Sentenza del 12/09/2019 n. 5022 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tarsu - Tia - Tari - Tares - Superfici tassabili - Porticato e aree scoperte -Pertinenza - Suscettibilità a produrre rifiuti - Sottoposizione al tributo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento al tributo sui rifiuti di un porticato o di aree scoperte pertinenziali. La questione era se tali superfici, non dotate di autonoma individualità e non autonomamente utilizzabili, potessero essere considerate escluse dalla superficie tassabile oppure se fossero comunque suscettibili di produrre rifiuti. Il principio richiamato considera il portico una pertinenza durevolmente subordinata alla cosa principale, dalla quale non può essere separato senza alterarne l'essenza o la funzione; per tale ragione esso conserva rilevanza ai fini della produzione potenziale di rifiuti.
La decisione
Il portico è stato ritenuto soggetto al tributo sui rifiuti. La sua natura pertinenziale e la mancanza di autonoma utilizzabilità non ne escludono la tassabilità, poiché la superficie è comunque suscettibile di produrre rifiuti in quanto funzionalmente collegata all'immobile principale. Il testo non indica gli estremi della decisione, né consente di identificare con certezza le parti processuali o l'esito formale del ricorso; sul merito, tuttavia, prevale la posizione dell'ente impositore.
Norme richiamate
Disciplina dei tributi sui rifiuti: TARSU, TIA, TARES e TARI
Sono soggette al tributo le superfici suscettibili di produrre rifiuti, anche quando abbiano natura pertinenziale o siano aree scoperte funzionalmente collegate all'immobile principale. La sola assenza di autonoma individualità o utilizzabilità non è sufficiente a escludere la tassazione.
Cassazione civile, sentenza n. 4956/2015
La nozione di pertinenza comprende beni posti in un durevole rapporto di subordinazione rispetto alla cosa principale, separabili solo con alterazione dell'essenza o della funzione. Un portico pertinenziale può quindi essere considerato suscettibile di produrre rifiuti e assoggettato al tributo.
Massime di principio
- Ai fini del tributo sui rifiuti conta principalmente la suscettibilità della superficie a produrre rifiuti, non necessariamente l'utilizzo effettivo o autonomo della stessa.
- La natura pertinenziale di un'area non comporta automaticamente l'esenzione: se l'area è funzionalmente collegata all'immobile e può essere utilizzata nell'ambito delle attività svolte nella cosa principale, può essere tassabile.
- Porticati, aree scoperte e spazi accessori possono rientrare nella superficie imponibile quando non siano oggettivamente inutilizzabili o sottratti a qualsiasi possibilità di produzione di rifiuti.
- Per ottenere l'esclusione dal tributo occorre dimostrare, in modo concreto, l'oggettiva inidoneità della superficie a produrre rifiuti o l'esistenza di una specifica causa normativa di esclusione; la mera qualificazione catastale o pertinenziale non è di per sé decisiva.
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