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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34677/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un’intimazione di pagamento notificata per il recupero di una tassa automobilistica riferita all’anno d’imposta 2013, per l’importo di euro 226,91, collegata a una cartella di pagamento. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma le spese di lite erano state compensate. Il contribuente aveva quindi proposto appello limitatamente alla regolazione delle spese. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, pur dando atto che l’impugnazione riguardava solo la compensazione delle spese, ha pronunciato una motivazione incentrata sul merito della controversia e, nel dispositivo, ha riformato la sentenza impugnata con la formula "spese compensate", senza chiarire se si riferisse alle spese del primo o del secondo grado e senza spiegare le ragioni della decisione sulle spese. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: violazione dell’art. 132, comma 2, nn. 4 e 5, c.p.c., per motivazione mancante o comunque inidonea e incongrua rispetto al devolutum; violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello, che era esclusivamente rivolto contro la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e accolto congiuntamente i due motivi. Ha osservato che il giudice di appello, pur avendo correttamente individuato nell’atto di gravame la sola contestazione della compensazione delle spese, ha poi motivato su profili di merito non devoluti e ha omesso di pronunciarsi in modo chiaro sul motivo effettivamente dedotto, lasciando indeterminato anche il contenuto della riforma e della statuizione sulle spese. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché decida nuovamente sul punto e provveda anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato come vizio di nullità della sentenza per violazione di norme processuali, in relazione alla motivazione e all’omessa pronuncia

  • art. 132, comma 2, nn. 4 e 5, c.p.c.

    la Corte valorizza la necessità di una motivazione idonea, coerente e riferita al devolutum, pena la nullità della decisione

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutto il devoluto e non può omettere di decidere sul motivo di appello effettivamente proposto

Massime di principio

  • Quando l’appello riguarda esclusivamente la regolazione delle spese di lite, il giudice di secondo grado deve pronunciarsi su quel solo thema devolutum e non può fondare la decisione su questioni di merito non impugnate.
  • La motivazione della sentenza è viziata quando risulta incongruente rispetto all’oggetto dell’impugnazione, cioè quando tratta profili estranei al motivo di gravame e non spiega le ragioni della statuizione adottata.
  • La formula dispositivo-motivazione deve consentire di individuare con chiarezza l’oggetto della riforma e la portata della decisione sulle spese; in caso contrario, la sentenza è affetta da nullità per omessa pronuncia o motivazione inidonea.
  • L’omissione di una pronuncia chiara sul motivo di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c. anche quando il giudice sembri aver formalmente accolto il gravame, se in realtà non ha deciso sul contenuto effettivo della censura proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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