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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12704/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del 17/05/2022 deducendo la violazione di legge per incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione: la pronuncia d'appello del 15/09/2020 (divenuta irrevocabile il 15/07/2021) era limitata a confermare la decisione di primo grado del Tribunale di Bari, per cui, ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p., la competenza per l'esecuzione doveva rimanere al giudice di primo grado (Tribunale). Leonardo Naglieri ha proposto ricorso per Cassazione lamentando errata applicazione della legge penale e difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale ritenendolo fondato. Ha affermato che la pronuncia d'appello del 15/09/2020 si era limitata a confermare la sentenza del Tribunale di Bari e, quindi, la competenza per l'esecuzione era del Tribunale ai sensi dell'art. 665, comma 2, c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Bari per il prosieguo. Le censure di merito proposte da Naglieri sono state assorbite dalla preliminare decisione di incompetenza funzionale.

Norme richiamate

  • art. 665, comma 2, cod. proc. pen.

    Qualora sia stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, competente a conoscere della sua esecuzione è il giudice di primo grado; in caso contrario diviene competente il giudice di appello.

    Applicata dalla Corte per stabilire che, poiché la Corte d'appello ha soltanto confermato la sentenza di primo grado quanto alla pena, la competenza per l'esecuzione resta al Tribunale di Bari.

  • Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021 (massima richiamata)

    In tema di esecuzione, l'individuazione del giudice competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. deve avvenire avendo riguardo alla reale situazione di fatto esistente al momento del deposito del ricorso e non a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale.

    Occorre valutare la situazione di fatto effettiva al momento del deposito dell'incidente di esecuzione per determinare la competenza; non conta una rappresentazione formale eventualmente diversa nel casellario.

  • Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008 (Hincapie Zapata)

    La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione è inderogabile e la violazione della stessa determina nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

    La nullità per incompetenza del giudice dell'esecuzione può essere rilevata d'ufficio e comporta l'annullamento degli atti adottati dal giudice incompetente.

Massime di principio

  • Per determinare il giudice dell'esecuzione è decisiva l'ultima pronuncia divenuta irrevocabile: se l'appello ha confermato o riformato soltanto questioni relative a pena, misure di sicurezza o disposizioni civili, la competenza resta al giudice di primo grado (art. 665, comma 2, c.p.p.).
  • La verifica della competenza deve basarsi sulla reale situazione di fatto esistente al momento del deposito del ricorso per l'esecuzione, non su dati formalmente discordanti nel casellario giudiziale.
  • La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione è inderogabile e la sua violazione comporta nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; pertanto, in presenza di incompetenza funzionale l'atto va annullato e gli atti trasmessi al giudice competente.
  • Se sussiste una questione di incompetenza, le questioni sostanziali proposte dal condannato (es. errore di applicazione della legge penale o difetto di motivazione) possono rimanere assorbite dalla decisione processuale preliminare e saranno esaminate solo dal giudice effettivamente competente.
  • In situazioni analoghe è opportuno, prima di ottenere provvedimenti esecutivi, verificare quale sia la pronuncia decisiva e la sua portata (se ha modificato la decisione oltre la pena/misure/civile), per individuare correttamente il giudice dell'esecuzione e prevenire nullità procedurali.

Testo integrale

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