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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01692/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese, poiché l'intimato non si è costituito. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, richiamando la giurisprudenza citata nell'ordinanza.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Due soggetti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 546/2021. Il ricorso era stato già fissato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c. Prima della decisione, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritto. La parte intimata non si è costituita nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte ritiene non sussistenti i presupposti per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso

  • Cass. n. 34025/2023

    richiamata a sostegno dell'esclusione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • Cass. n. 23175/2015

    richiamata a sostegno dell'esclusione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • Cass. Sez. U, n. 4315/2020

    richiamata per precisare che non occorre una formale attestazione in dispositivo della non debenza dell'ulteriore importo

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia e mancata costituzione dell'intimato, non deve essere pronunciata condanna alle spese.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia non comporta automaticamente l'adozione di una formale attestazione in dispositivo sulla non debenza dell'ulteriore contributo unificato, quando la Corte ritenga insussistenti i relativi presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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