Cassazione Penale, Ordinanza n. 36468/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione delle evidenze probatorie e dell'apprezzamento di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'11 febbraio 2025. Nel ricorso ha sostenuto che dalle risultanze probatorie sarebbe emersa una situazione di stato di necessità idonea a scriminare la detenzione di una pistola, assumendo di essere stato vittima di usura e di trovarsi in condizione di vulnerabilità. La doglianza, tuttavia, è stata formulata come richiesta di una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
Norme richiamate
Non è citato espressamente nel testo; il provvedimento è però un'ordinanza di cassazione che dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
Cassa delle ammende
Somma equitativamente determinata da versare in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione del fatto.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato al controllo logico-giuridico della struttura argomentativa e dell'osservanza dei criteri legali di valutazione della prova, non potendo estendersi al merito dell'apprezzamento probatorio.
- La deduzione di una scriminante, come lo stato di necessità, deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; se il motivo richiede soltanto una diversa lettura del compendio probatorio, esso è inammissibile in cassazione.
Come è indicizzato
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