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Ordinanza

Ordinanza n. 758/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal T.A.R. della Calabria, sez. I, n. 457/2012, come parzialmente modificata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5368/2013;

Giustizia amministrativa202501799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria n. 457/2012, parzialmente modificata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5368/2013

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza della sentenza del TAR Calabria n. 457/2012, parzialmente riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5368/2013. La decisione d'appello aveva disposto l'annullamento dell'ordinanza n. 11/2009 soltanto nella parte in cui non era stata valutata la fattibilità della demolizione senza pregiudizio per la parte legittima del fabbricato, lasciando fermi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, chiamata a scegliere quale alternativa sanzionatoria applicare. Il Comune e il controinteressato hanno eccepito l'incompetenza funzionale del TAR, sostenendo che la cognizione dell'ottemperanza spettasse al Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e ha individuato nel Consiglio di Stato, con sede in Roma, il giudice competente a conoscere dell'azione di ottemperanza. Il Collegio ha applicato l'art. 113, comma 1, c.p.a., secondo cui l'ottemperanza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire, mentre la competenza resta al TAR per le sentenze di primo grado confermate in appello con motivazione avente il medesimo contenuto dispositivo e conformativo. Nel caso concreto, la sentenza del Consiglio di Stato aveva confermato solo parzialmente la pronuncia del TAR e l'aveva riformata per il resto anche quanto agli effetti conformativi; ne consegue la competenza funzionale del Consiglio di Stato. La causa potrà essere riassunta davanti a tale giudice nelle forme e nei termini di legge. Le spese sono state rimesse alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado

    La competenza funzionale per l'ottemperanza spetta al TAR per le sentenze di primo grado soltanto quando esse siano state confermate in appello con motivazione avente lo stesso contenuto dispositivo e conformativo; se la sentenza d'appello riforma parzialmente la pronuncia, anche sotto il profilo conformativo, la competenza appartiene al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a., il TAR conserva la competenza funzionale sull'ottemperanza delle proprie sentenze confermate in appello solo quando la decisione d'appello abbia il medesimo contenuto dispositivo e conformativo della pronuncia di primo grado.
  • Quando la sentenza d'appello modifica parzialmente la sentenza di primo grado anche nei suoi effetti conformativi, l'azione di ottemperanza deve essere proposta davanti al Consiglio di Stato, quale giudice competente per l'esecuzione della decisione d'appello.
  • La declaratoria di incompetenza funzionale del TAR consente la riassunzione della causa davanti al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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