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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23420/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere sostenendo: 1) violazione/erronea applicazione dell'art. 275, comma 1‑bis c.p.p., poiché la richiesta di misura era stata presentata dal P.M. prima della sentenza di condanna (9 gennaio) mentre la misura è stata disposta il giorno della condanna (12 gennaio), con conseguente nullità assoluta del provvedimento e violazione del giudicato cautelare risultante da precedente rigetto; 2) contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale che da un lato esclude novità rilevanti nella sentenza di condanna e dall'altro valorizza come nuovi e decisivi elementi le dichiarazioni di due collaboratori e la partecipazione del ricorrente a un matrimonio, oltre a usare in modo incoerente la mancata deposizione del difensito; 3) manifesta illogicità nel ritenere il pericolo di fuga fondato sull'entità della pena e sulla latitanza di altri coimputati, nonostante il Bramonti avesse dato prova di rispetto di misure restrittive (detenzione domiciliare), non si fosse allontanato durante le indagini e avesse precedenti penali di lieve entità.

La decisione

Il giudice ha rigettato il ricorso. La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: (1) ha interpretato l'art. 275, comma 1‑bis c.p.p. nel senso che la norma non condiziona la legittimazione del pubblico ministero ad avanzare la richiesta alla temporizzazione dopo la sentenza di condanna, ma indica i parametri che il giudice deve valutare al momento dell'esame delle esigenze cautelari; quindi non sussiste nullità per presentazione anticipata della richiesta; (2) ha considerato coerente e non contraddittoria la motivazione del Tribunale: alcune circostanze (dichiarazioni dei collaboratori, riconoscimento fotografico, partecipazione a matrimonio, intercettazioni e conversazioni che indicano istruzioni su uso di arma) sono state valutate come novità o elementi significativi ai fini del giudizio di pericolosità, e la valorizzazione di tali elementi è risultata logica e argomentata; (3) il pericolo di fuga è stato ritenuto fondato in relazione alla consistenza della pena inflitta, alla latitanza di altri membri del sodalizio e alla capacità del gruppo di fornire supporto, nonché alla mancanza di elementi idonei a far ritenere interrotti i legami con l'associazione (art.275, comma 3 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Il comma 1‑bis non vincola temporalmente la richiesta del pubblico ministero alla pronuncia della sentenza di condanna; la norma fornisce criteri che il giudice deve usare nella valutazione delle esigenze cautelari, non regola la legittimazione temporale del P.M.

  • art. 274 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Richiamate come tipologie di esigenze cautelari da considerare (pericolo di fuga, inquinamento delle prove) nella valutazione del giudice

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Distinto criterio della gravità indiziaria: il Tribunale ha separato la valutazione della gravità indiziaria da quella delle esigenze cautelari

  • art. 178 lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come possibile base per dichiarare nullità assoluta del provvedimento applicativo; la Corte non ha accolto tale ragionamento

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla nullità del provvedimento cautelare; la Corte non ha ritenuto sussistere la nullità invocata

  • art. 291 comma 1 cod. proc. pen.

    Invocato in riferimento al principio generale dell'iniziativa dell'organo dell'accusa; la Corte ha escluso che la mancata richiesta temporale del P.M. comporti violazione del principio invocato

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e ha valorizzato i fatti elencati (precedenti penali, mancanza di stabile domicilio noto, natura della precedente detenzione) nel confermare la misura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La presentazione, da parte del pubblico ministero, di una richiesta cautelare prima della sentenza di condanna non determina automaticamente la nullità del provvedimento: l'art. 275 c.p.p. va inteso come criterio di valutazione delle esigenze cautelari a carico del giudice, non come vincolo temporale alla legittimazione del P.M.
  • Il giudice può confermare una misura cautelare valorizzando elementi nuovi emersi nel dibattimento (es. dichiarazioni di collaboratori, riscontri probatori, intercettazioni) anche se in precedenti provvedimenti quegli stessi elementi non erano stati ritenuti decisivi: ciò è compatibile se la nuova valutazione è motivata e coerente.
  • Il pericolo di fuga può essere fondato su elementi concreti e sopravvenuti quali l'entità della pena, la latitanza di altri aderenti al medesimo sodalizio e la capacità del gruppo di assicurare aiuto, purché il giudice espliciti il collegamento logico tra questi dati e il rischio concreto di fuga.
  • La mancata deposizione o il silenzio dell'imputato non devono essere automatica base di valutazione negativa; tuttavia il giudice può integrare il quadro probatorio con altri elementi obiettivi per valutare la pericolosità.
  • Precedenti penali di modesta entità e una storia di detenzione domiciliare non escludono di per sé la sussistenza delle esigenze cautelari se emergono elementi che indicano la persistenza di legami con l'associazione e la possibilità di sottrarsi alla misura.
  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare occorre contestare sia la correttezza giuridica dell'interpretazione delle norme sia la logicità e completezza della valutazione dei fatti; mere contestazioni di apprezzamento non bastano se la motivazione è articolata e corredabile da elementi probatori.

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