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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05293/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, lamentando profili attinenti alla pena e alla verifica di eventuali cause di non punibilità. Dal testo emerge però che la censura era formulata in modo generico e, soprattutto, interveniva dopo una decisione resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè a seguito di concordato sulla pena con rinuncia ai restanti motivi. Non risultava inoltre alcuna specifica deduzione circa l'illegalità della pena irrogata. La Corte ha quindi ritenuto il motivo radicalmente inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo sulla pena e sulle cause di non punibilità generico e comunque non scrutinabile perché riferito a una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. in seguito a concordato sulla pena e rinuncia agli altri motivi, senza specifica allegazione di illegalità della pena. La decisione è stata assunta de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di appello era stata pronunciata a seguito di concordato sulla pena con rinuncia ai restanti motivi; in tale contesto i motivi di ricorso non possono essere riesaminati se non nei limiti di una specifica deduzione di illegalità della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La Corte ha ritenuto di poter decidere il ricorso de plano, senza discussione in camera di consiglio, perché l'inammissibilità risultava manifesta.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di concordato sulla pena è inammissibile se si limita a censure generiche sulla pena o sulle cause di non punibilità, senza una specifica deduzione di illegalità del trattamento sanzionatorio.
  • Quando la decisione di merito è stata resa ex art. 599-bis c.p.p. con rinuncia ai restanti motivi, il controllo di legittimità non può essere trasformato in un riesame generale della pena o del merito già concordati.
  • La manifesta inammissibilità del ricorso consente la decisione de plano e la condanna del ricorrente alle spese processuali nonché alla somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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