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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35052/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la decisione della Corte d’appello di Palermo. Con il primo motivo ha lamentato che non fosse stato assolto, ai sensi del capo B), per non aver commesso il fatto; la censura riproponeva questioni probatorie già esaminate e disattese dai giudici di merito, sulla base di elementi convergenti e non contraddittori, comprese le dichiarazioni delle persone offese. Con il secondo motivo ha contestato il diniego delle attenuanti generiche e del loro giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, nonché la mancata esclusione della recidiva. La sentenza impugnata aveva motivato il diniego delle attenuanti richiamando la gravità della condotta, non attenuata dal contesto familiare conflittuale, e la presenza di precedenti penali. La censura volta a escludere la recidiva non era stata proposta in appello. Il testo non specifica il reato contestato al capo B), la pena inflitta né ulteriori dettagli fattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità perché meramente ripetitivo di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito. Il motivo sulle attenuanti generiche è stato giudicato manifestamente infondato: per negarle è sufficiente una motivazione congrua sugli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare ogni elemento dedotto o risultante dagli atti; la Corte ha ritenuto congruo il riferimento alla gravità della condotta e ai precedenti penali. La censura sulla recidiva è stata ritenuta non proponibile per la prima volta in cassazione, poiché non dedotta con i motivi d’appello e dunque estranea alla cognizione del giudice di secondo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La decisione è stata deliberata il 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello

    Non possono essere proposte per la prima volta in cassazione questioni non devolute al giudice d’appello, anche quando siano formulate come violazioni di legge; la mancata devoluzione impedisce di censurare in legittimità una decisione su un punto che il giudice di appello non ha avuto occasione di esaminare.

Massime di principio

  • È privo di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già puntualmente esaminate e disattese con motivazione logica e giuridica dai giudici di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non richiede l’esame analitico di ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o risultante dagli atti: è sufficiente una motivazione congrua che indichi gli elementi negativi decisivi o rilevanti, oppure l’assenza di elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento.
  • Non è proponibile per la prima volta in cassazione una questione che non sia stata sottoposta al giudice d’appello con specifico motivo di gravame; la regola vale anche per le questioni dedotte come violazioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

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