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Sentenza

Sentenza n. 11222/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la declaratoria, previa tutela cautelare, dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia di Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio di visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale in favore del cittadino pakistano -OMISSIS- e conseguente alla trasmissione di nulla osta n. -OMISSIS- da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lucca.

Giustizia amministrativa202514615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale, a seguito della trasmissione del nulla osta al lavoro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria dell'obbligo dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad di provvedere con un atto espresso sulla domanda di visto per lavoro subordinato stagionale, presentata in relazione a un nulla osta trasmesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Lucca. L'Amministrazione si è costituita resistendo al ricorso. Prima della decisione, il ricorrente ha riconosciuto che l'Amministrazione aveva adempiuto all'obbligo di provvedere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'Amministrazione aveva provveduto nel corso del giudizio, facendo venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sull'obbligo di provvedere. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, considerati l'elevato numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica, le sopravvenienze normative e la complessità dell'iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adempie all'obbligo di provvedere e tale adempimento è riconosciuto dal ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La complessità dell'iter normativo e l'elevato numero di procedimenti gravanti sull'amministrazione possono integrare giusti motivi per compensare le spese di lite, anche in caso di giudizio divenuto improcedibile per adempimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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