Sentenza n. 11222/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria, previa tutela cautelare, dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia di Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio di visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale in favore del cittadino pakistano -OMISSIS- e conseguente alla trasmissione di nulla osta n. -OMISSIS- da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lucca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale, a seguito della trasmissione del nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria dell'obbligo dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad di provvedere con un atto espresso sulla domanda di visto per lavoro subordinato stagionale, presentata in relazione a un nulla osta trasmesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Lucca. L'Amministrazione si è costituita resistendo al ricorso. Prima della decisione, il ricorrente ha riconosciuto che l'Amministrazione aveva adempiuto all'obbligo di provvedere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'Amministrazione aveva provveduto nel corso del giudizio, facendo venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sull'obbligo di provvedere. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, considerati l'elevato numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica, le sopravvenienze normative e la complessità dell'iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adempie all'obbligo di provvedere e tale adempimento è riconosciuto dal ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La complessità dell'iter normativo e l'elevato numero di procedimenti gravanti sull'amministrazione possono integrare giusti motivi per compensare le spese di lite, anche in caso di giudizio divenuto improcedibile per adempimento sopravvenuto.
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