Cassazione Penale, Sentenza n. 25547/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava per cassazione la conferma di condanna per furto di portafoglio e indebito uso della carta di debito, deducendo violazione di legge per la mancata declaratoria di nullità della notifica dell'avviso ai sensi dell'art.415-bis c.p.p. Sosteneva che, essendo il difensore di ufficio in precedenza 'ricusato' dall'imputata (rifiuto dell'elezione di domicilio ex art.162 co.4-bis c.p.p.), la notifica dell'avviso doveva essere effettuata presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art.161 co.4 c.p.p.; la difesa ha quindi chiesto accoglimento del ricorso per nullità della notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto che l'orientamento delle Sezioni Unite esclude la possibilità di utilizzare l'art.161 co.4 c.p.p. quando l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non si è perfezionata o è stata rifiutata; la corretta procedura è la rinnovazione notificatoria secondo l'art.157 c.p.p., con eventuale dichiarazione di irreperibilità ex art.159 c.p.p. Nel caso concreto la notifica era stato effettuata nel luogo di residenza dell'indagata e ritirata dal fratello; l'efficacia delle notifiche è inoltre confermata dalla partecipazione dell'imputata all'udienza e dalla richiesta del rito abbreviato, che ha effetto sanante ai sensi dell'art.438 co.6-bis c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art.616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Regola la comunicazione dell'avviso all'imputato; il vizio contestato riguardava la presunta nullità di tale notifica. La Corte ha ritenuto che, ove la notifica sia stata eseguita nei luoghi previsti dall'art.157 e l'imputata abbia partecipato, non sussista nullità idonea a demolire gli atti.
Individua i luoghi ordinari per le notifiche (residenza, dimora, domicilio). La Corte indica che, in caso di mancata o imperfetta elezione di domicilio presso il difensore, la procedura corretta è la rinnovazione notificatoria secondo tale articolo.
Disposizione che consente la notifica presso il difensore in caso di valida elezione di domicilio. La Corte ha ribadito che detta norma non è applicabile se l'elezione non è valida o è stata rifiutata dal difensore d'ufficio.
Prevede la possibilità di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio; il caso si fondava sul fatto che il difensore aveva rifiutato la domiciliazione, motivo per cui la scelta di notificare presso quel difensore non era percorribile.
Consente la dichiarazione di irreperibilità se l'imputato non è rintracciabile nei luoghi indicati. Le Sezioni Unite richiedono la rinnovazione delle notifiche secondo art.157 con eventuale applicazione di art.159 quando l'imputato non venga rintracciato.
Prevede l'effetto sanante del rito abbreviato su vizi di notifica o altre nullità formali: la richiesta del rito abbreviato da parte dell'imputata è stata considerata elemento risanante rispetto alla contestata nullità.
Disciplina le conseguenze per ricorsi inammissibili: la Corte ha applicato la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria alla ricorrente per manifesta infondatezza del ricorso.
Sentenze Sezioni Unite (es. Dannish Ismail n.23948/2019; Innaro n.28912/2019; El Karti Omar n.42603/2023; Sez.5 Stroe Constantin n.32586/2022)
Evoluzione giurisprudenziale che ha escluso la pratica di notificare all'imputato tramite il difensore d'ufficio quando quest'ultimo abbia rifiutato l'elezione di domicilio; ha stabilito l'obbligo di procedere alla rinnovazione secondo art.157 e, se occorre, all'accertamento di irreperibilità ex art.159.
Massime di principio
- Se il difensore di ufficio rifiuta l'elezione di domicilio, non è possibile ritenere valida la notifica effettuata presso di lui ai sensi dell'art.161 co.4 c.p.p.; la procedura corretta è la rinnovazione notificatoria secondo l'art.157 c.p.p.
- La notifica eseguita nei luoghi ordinari (residenza, dimora, domicilio) può essere efficace anche se ritirata da un familiare, soprattutto se l'imputato partecipa poi all'udienza e non dimostra un concreto pregiudizio per il diritto di difesa.
- La mera incapacità dell'imputato di indicare un domicilio elettivo alternativo non equivale a 'rifiuto' di ricevere le notificazioni nella propria residenza; non basta un'affermazione generica: occorre una valida elezione di domicilio per evitare le notifiche ordinarie.
- La difesa in cassazione deve specificare la natura della nullità invocata e dimostrare il concreto pregiudizio subito; contestazioni generiche o non circostanziate sono spesso inammissibili.
- La richiesta del rito abbreviato può avere effetto sanante su vizi di notifica e su alcune nullità formali (art.438 co.6-bis c.p.p.).
- Proporre ricorsi manifestamente infondati espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche (spese processuali e ammende) ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.; valutare con attenzione la fondatezza del motivo prima del deposito.
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