Cassazione Penale, Ordinanza n. 27813/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per i fatti contestati, lamentando con il primo motivo un vizio nell'accertamento della responsabilità, nella qualificazione giuridica e nella valutazione della prova. Il motivo, secondo la Corte di cassazione, si risolveva però in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e in una ricostruzione alternativa dei fatti, senza un confronto specifico con la motivazione della decisione impugnata e senza indicare concreti travisamenti di prova. Con il secondo motivo la ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., ma in modo generico, senza misurarsi con il rilievo della Corte territoriale sulla pluralità dei precedenti penali e senza evidenziare reali errori di legge o aporie motivazionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e meramente reiterativo, perché diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, e privo di specifico confronto con la motivazione della Corte d'appello. Ha ritenuto parimenti generico il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, perché non confrontato con la motivazione sul punto fondata sulla presenza di plurimi precedenti penali. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alla decisione impugnata; la genericità e l'aspecificità comportano l'inammissibilità.
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve confrontarsi con gli specifici rilievi del giudice di merito, come la presenza di precedenti penali che ne escludano il riconoscimento.
In caso di inammissibilità del ricorso, è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, salvo che siano indicati specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando è generico o privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, poiché l'obbligo di specificità richiede un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito.
- La censura sull'accertamento della responsabilità e sull'elemento soggettivo è inammissibile se non indica in modo concreto quali passaggi logici o quali risultanze probatorie siano stati erroneamente valutati dai giudici di merito.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può essere formulata in astratto, ma deve misurarsi con gli elementi fattuali valorizzati nella sentenza impugnata, ivi compresi i precedenti penali dell'imputato quando essi siano stati ritenuti ostativi alla particolare tenuità del fatto.
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