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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17210/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Cremona per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (Prato per 2012; D'Ippolito per 2013). Hanno articolato sei motivi: 1) mancata acquisizione in appello di documenti ritenuti decisivi (prodotto tardivo); 2) vizio di motivazione collegato alla stessa mancata acquisizione; 3) mancata considerazione dei documenti depositati telematicamente; 4) illegittima acquisizione del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza (13/04/2016) in violazione dell'art. 234 c.p.p.; 5) utilizzabilità degli atti di verifica tributaria acquisiti senza le garanzie di cui all'art. 220 disp. att. c.p.p.; 6) mancata valutazione di elementi che dimostrerebbero una crisi di liquidità della società tale da escludere l'elemento soggettivo dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi: la riapertura dell'istruttoria in appello è eccezionale e la produzione documentale è stata ritenuta intempestiva; i depositi telematici adottati in periodo pandemico non ampliano sostanzialmente i limiti istruttori ordinari in appello; il processo verbale della Guardia di Finanza è atto amministrativo legittimamente acquisibile e costituisce atto di attività irripetibile; l'inutilizzabilità di parti del verbale non è automatica e grava sull'attore la specificazione della norma violata, cosa non fatta; la mera crisi di liquidità non esclude l'elemento soggettivo salvo prova che siano state adottate tutte le iniziative per il pagamento delle imposte, prova non fornita. I ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. d)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti di sindacato sulla valutazione discrezionale del giudice d'appello (riapertura istruttoria) salvo manifesta illogicità della motivazione

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Prevede l'acquisizione agli atti di prove documentali: la Corte ritiene legittima l'acquisizione del processo verbale di constatazione quale atto amministrativo/documento probatorio

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Disciplina le garanzie nel corso delle attività istruttorie (es. perizia, accertamenti): se durante le attività emergono indizi di reato occorrono specifiche modalità; tuttavia l'effetto di inutilizzabilità non è automatico e va collegato a norma processuale precisa

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Prevede sanzioni di inutilizzabilità per violazioni procedurali; la Corte rileva che l'invocazione generica di tale norma non supplisce all'onere di indicare quale violazione sarebbe avvenuta

  • art. 10‑bis D.lgs. n. 74/2000

    Norma tributaria richiamata in sede di merito (reati tributari relativi a ritenute): la Corte d'appello aveva assolto Prato rispetto agli obblighi di versamento di ritenute ex art.10‑bis

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna delle parti al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende: la Corte ha condannato i ricorrenti a 3.000 euro ciascuno

Massime di principio

  • La riapertura dell'istruttoria in sede di appello è eccezionale: documenti nuovi presentati tardivamente possono essere esclusi per intempestività; organizzare e depositare la prova nei termini di gravame è cruciale
  • Il deposito telematico di memorie e documenti adottato per esigenze emergenziali (pandemia) non amplia in modo sostanziale le facoltà istruttorie: restano operanti i limiti ordinari sull'ammissione di documentazione nuova in appello
  • I verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza sono acquisibili come atti amministrativi e possono costituire prova, in particolare se documentano attività irripetibili
  • L'inutilizzabilità di parti di atti ispettivi non è automatica: chi la invoca deve indicare con precisione la disposizione procedurale violata e dimostrare il nesso con la sanzione dell'inutilizzabilità
  • La semplice crisi di liquidità dell'impresa non esclude l'elemento soggettivo dei reati tributari; per escluderlo è necessario provare di aver adottato tutte le iniziative idonee al pagamento delle imposte
  • In cassazione il sindacato sulle scelte discrezionali del giudice di merito (es. ammissione o esclusione di prove) è limitato: è possibile solo per violazione di legge o per manifesta illogicità della motivazione

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