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Ordinanza

Ordinanza n. 270/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 6985/2025, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202509971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. I, n. 6985/2025, favorevole all'impresa privata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa ricorrente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le amministrazioni hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso di primo grado, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Dal testo emerge che la sentenza gravata aveva rilevato una carenza motivazionale nell'esercizio del potere amministrativo e imposto la riedizione del potere in modo conforme, emendando tale vizio. Le amministrazioni hanno quindi dedotto, quantomeno ai fini cautelari, la necessità di sospendere gli effetti della pronuncia e il pregiudizio derivante dalla sua esecuzione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto che l'appello non fosse assistito da apprezzabili elementi di fondatezza. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché il pregiudizio lamentato non presentava gravità e irreparabilità: l'effetto conformativo della sentenza consisteva soltanto nella riedizione del potere amministrativo, corretta rispetto alla carenza motivazionale accertata dal TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata; nel caso concreto non ne sono stati ritenuti integrati i presupposti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte appellata a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte appellata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone sia una ragionevole probabilità di fondatezza dell'impugnazione sia un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della pronuncia.
  • Non sussiste un pregiudizio grave e irreparabile quando l'effetto conformativo della sentenza impugnata si limita a imporre la riedizione del potere amministrativo, emendata dal vizio motivazionale accertato dal giudice di primo grado.
  • La mera possibilità che l'amministrazione debba rinnovare l'esercizio del potere non giustifica, di per sé, la sospensione cautelare della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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