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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15152/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta contro il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata sulla base di una sentenza del Tribunale e di un atto di precetto notificato per somme che, secondo l'opponente, non corrispondevano alle statuizioni del giudice di merito. Il Tribunale accolse solo parzialmente l'opposizione; la Corte d'appello rigettò l'appello principale del creditore e accolse l'appello incidentale dell'opponente. Il soccombente in appello ricorse per cassazione con cinque motivi, ma la Corte di cassazione non esamina il merito dei singoli motivi perché rileva un radicale difetto di specificità del ricorso: mancano l'esposizione chiara dei fatti essenziali, la sintetica illustrazione delle ragioni di cassazione e, soprattutto, la specifica indicazione e trascrizione/riassunto degli atti e documenti rilevanti. In particolare, il ricorso non riporta le contestazioni originarie rispetto al precetto, non espone i motivi di appello delle parti e non illustra il contenuto delle sentenze di merito, specie quella impugnata, sostituendo la ricostruzione processuale con argomentazioni del ricorrente e rinvii generici agli atti di causa.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., ritenendo che l'atto non consenta di comprendere la vicenda processuale né le censure mosse alla sentenza impugnata. Conseguentemente condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.082,00 per compensi oltre accessori di legge, e dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.

    norma richiamata come base dell'opposizione al diritto di procedere ad esecuzione forzata

  • art. 96 c.p.c.

    condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente nel giudizio di merito quale domanda di condanna per responsabilità aggravata

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    chiara esposizione dei fatti della causa essenziali; chiara e sintetica esposizione dei motivi; specifica indicazione, per ciascun motivo, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi

    la Corte afferma che la loro violazione rende inammissibile il ricorso quando manchi una compiuta e intelligibile esposizione del fatto processuale e dei documenti su cui i motivi si fondano

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.; deposito dell'ordinanza ai sensi dell'art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato quale disciplina del procedimento camerale in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello previsto per il ricorso

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara e autosufficiente dei fatti processuali rilevanti, così da consentire alla Corte di comprendere la vicenda e la decisività delle censure senza dover ricostruire il thema decidendum dagli atti esterni al ricorso.
  • L'omessa indicazione specifica degli atti, dei documenti e delle parti rilevanti su cui i motivi si fondano, nonché la mancata illustrazione del contenuto delle decisioni di merito, integra violazione dell'art. 366 c.p.c. e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Non è sufficiente sostituire la narrazione processuale con argomentazioni del ricorrente o con rinvii generici agli atti del giudizio di merito: il ricorso deve rendere intelligibili sia i fatti sia le ragioni della decisione impugnata e le critiche mosse ad essa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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