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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40186/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della reciproca rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, ritenendola conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c. e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva respinto l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale. Il lodo aveva a sua volta rigettato le domande della ricorrente volte a ottenere la risoluzione di un contratto stipulato con la controparte e la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno. Nel giudizio di cassazione, sia il ricorso principale sia quello incidentale sono stati poi oggetto di reciproca rinuncia, con atto depositato dalle parti e recante adesione alle rispettive rinunce delle impugnazioni.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    per la reciproca rinuncia ex art. 390 c.p.c. alle rispettive impugnazioni

    La rinuncia al ricorso, essendo reciproca e formalmente conforme ai requisiti di legge, ha determinato l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    Non vi è pronuncia sulle spese ai sensi dell'ultimo comma dell'art.391 c.p.c.

    In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte ha escluso una pronuncia sulle spese richiamando la disciplina dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.

Massime di principio

  • La rinuncia reciproca al ricorso principale e al ricorso incidentale, ove effettuata nelle forme prescritte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non procede alla decisione del merito delle censure proposte.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale dettata dall'art. 391 c.p.c., potendo la Corte non provvedere sulle spese nei termini indicati dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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