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Sentenza

Sentenza del 11/10/2022 n. 744 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna

Accertamento - Convocazione del contribuente negli uffici dell'amministrazione - IRPEF - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche - Termine per presentare memorie - Non spettanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'avviso di accertamento sostenendo che, a seguito di una convocazione presso gli uffici dell'Agenzia per fornire chiarimenti e depositare documenti, si sarebbero dovuti applicare i diritti previsti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (art. 12), ivi compreso il riconoscimento di un termine per presentare memorie prima dell'adozione dell'atto impositivo.

La decisione

Il giudice ha ritenuto infondato il ricorso: quando non sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche presso la sede in cui il contribuente svolge la propria attività ma si è solo proceduto a convocarlo negli uffici dell'Amministrazione per chiarimenti o deposito di documenti, non si attivano i diritti di cui all'art. 12 dello Statuto (compreso il termine per memorie). Di conseguenza l'avviso di accertamento è legittimo e può essere emanato e notificato senza attendere alcun termine dilatorio.

Norme richiamate

  • Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), art. 12

    L'art. 12 tutela specifiche garanzie del contribuente in occasione di attività di verifica eseguite presso la sede del contribuente; tali garanzie (fra cui il termine per presentare memorie) non si applicano quando l'Amministrazione si limita a convocare il contribuente nei propri uffici per chiarimenti o per il deposito di documenti.

  • Normativa in materia di accertamento fiscale (IRPEF)

    Le facoltà di accertamento dell'Amministrazione e la legittimità dell'avviso di accertamento non sono pregiudicate dalla semplice convocazione dell'interessato negli uffici dell'Amministrazione, salvo che sia stato eseguito un accesso/ispezione/verifica presso la sede del contribuente che attivi le garanzie dello Statuto.

Massime di principio

  • La convocazione del contribuente presso gli uffici dell'Amministrazione per chiarimenti o per il deposito di documenti non equivale a un accesso/ispezione presso la sede dell'attività e quindi non fa sorgere automaticamente i diritti dilatori previsti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (art. 12).
  • I diritti procedurali speciali previsti dall'art. 12 (es. termine per presentare memorie) si attivano quando l'Amministrazione ha effettuato attività verificativa diretta presso la sede del contribuente (accesso, ispezione, verifiche sul posto).
  • Se si ritiene che siano state violate garanzie procedurali, è necessario dimostrare che vi sia stato un accesso/ispezione o altra attività di verifica che, per legge o prassi, faccia maturare le tutele previste dallo Statuto.
  • In caso di convocazione presso gli uffici dell'Agenzia, il contribuente dovrebbe presentare immediatamente le proprie memorie e documenti o chiedere per iscritto chiarimenti sulle garanzie riconosciute; non si può automaticamente pretendere un termine dilatorio ai sensi dell'art. 12 salvo che non ricorrano le condizioni previste.
  • Per attivare tutele procedurali maggiori è utile documentare e richiedere formalmente modalità e ambito dell'attività svolta dall'Amministrazione (es. chiedere se vi sia stato accesso/ispezione), in modo da verificare se le garanzie statutarie sono applicabili.

Testo integrale

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