Sentenza del 11/10/2022 n. 4392 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Motivazione per relationem - Presupposti di fatto - Atti noti e pubblici - Delibera Giunta comunale - Difetto di motivazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso d'accertamento ICI per presunto difetto di motivazione in quanto l'atto richiamava una delibera di Giunta comunale non allegata né riprodotta; il ricorrente sosteneva che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212/2000, l'amministrazione doveva allegare o riprodurre tutti gli atti richiamati per rendere comprensibili le ragioni decisorie.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'obbligo di allegazione o riproduzione previsto dall'art. 7, l. n. 212/2000 riguarda soltanto gli atti indispensabili a sostenere le ragioni decisorie, comprese le ragioni di fatto; sono invece esclusi dall'obbligo gli atti a contenuto normativo (anche secondario, come delibere o regolamenti comunali) irrilevanti ai fini della comprensione e gli atti che sono giuridicamente noti in conseguenza della loro pubblicazione. Nel caso concreto la mancata allegazione della delibera di Giunta non ha costituito un vizio di motivazione sufficiente a rendere nullo l'atto impositivo, per cui la doglianza è stata respinta.
Norme richiamate
art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di allegazione o riproduzione degli atti richiamati nell'atto impositivo serve a rendere comprensibili le ragioni decisorie e si applica solo agli atti indispensabili per sostenere tali ragioni (incluse le ragioni di fatto). Non si estende agli atti a contenuto normativo irrilevanti per la comprensione della decisione né agli atti già resi noti tramite le formalità di pubblicazione.
Massime di principio
- L'omissione di allegare o riprodurre un atto richiamato nell'avviso d'accertamento non è automaticamente vizio di motivazione: bisogna valutare se l'atto fosse realmente indispensabile per comprendere le ragioni di fatto o di diritto che fondano l'accertamento.
- Le delibere e i regolamenti comunali di natura normativa non sono di regola soggetti all'obbligo di allegazione se non contengono presupposti di fatto essenziali per l'accertamento.
- Se l'atto richiamato è già divenuto 'atto giuridicamente noto' per effetto della pubblicazione prevista dalla legge, la sua mancata allegazione non costituisce vizio di motivazione.
- Il contribuente che contesta la motivazione dovrà dimostrare che la mancata allegazione ha impedito la comprensione dei presupposti decisori: ossia che l'atto mancante conteneva elementi fattuali o giuridici essenziali per valutare la legittimità dell'accertamento.
- Per gli enti, buona prassi è allegare o riprodurre comunque gli atti essenziali; per il contribuente, è utile chiedere l'accesso o la produzione dell'atto richiamato prima o durante il contenzioso per valutare l'effettivo pregiudizio.
Testo integrale
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