Sentenza del 11/10/2022 n. 4377 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale- Ici-Imu - Esenzione - Società per azioni - Esclusione - Scopo di lucro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha escluso l'applicabilità dell'esenzione agli immobili posseduti da una società per azioni, ritenendo che la forma giuridica azionaria costituisca, di per sé e in via prevalente, un indice dello scopo di lucro e quindi incompatibile con i presupposti dell'esenzione
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
la società per azioni chiedeva l'esenzione IMU per immobili destinati a finalità didattiche o sportive; l'amministrazione aveva negato l'esenzione ritenendo incompatibile la forma societaria per azioni con il requisito dell'assenza di scopo di lucro
Norme richiamate
d. lgs. 504/92, art. 7, comma 1, lett. i
la norma sull'esenzione per immobili adibiti a finalità didattiche o sportive non si applica alle società per azioni, poiché la forma societaria è considerata indicativa dello scopo di lucro
d.P.R. 917/86, art. 73, comma 1, lett. c
richiamata in relazione ai casi di esclusione per soggetti con finalità lucrative; la lettura della norma è stata orientata a escludere le S.p.A. dall'ambito delle agevolazioni riservate a soggetti non profit
Cass. 18838/2006
giurisprudenza richiamata a sostegno del principio per cui la forma societaria, e in particolare la S.p.A., è indice prevalente di scopo di lucro e può giustificare il diniego di agevolazioni fiscali riservate ai non profit
Massime di principio
- Una società per azioni è, in linea di principio, esclusa dalle esenzioni IMU riservate a immobili per finalità didattiche o sportive perché la forma societaria è considerata indice prevalente di scopo di lucro
- Per ottenere l'esenzione, occorre dimostrare l'assenza di scopo di lucro: la mera titolarità da parte di una S.p.A. rende più difficile tale prova e gioca a sfavore del ricorrente
- In situazioni simili valutare documenti statutari, divieti di distribuzione degli utili, fini statutari effettivi, attività reali svolte e gestione economica: elementi concreti possono talvolta giustificare una diversa qualificazione
- L'onere probatorio grava sul contribuente che invoca l'esenzione: è necessario fornire prove chiare e documentali che l'attività e l'assetto societario non perseguono lo scopo di lucro
- Nei casi dubbi conviene verificare la giurisprudenza e, se possibile, ottenere modifiche statutarie o evidenze contabili che attestino la prevalenza di finalità non lucrative prima di chiedere l'esenzione
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