Sentenza del 11/10/2022 n. 29629 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR Campania che, in sede di seconda revocazione, aveva revocato una precedente sentenza revocatoria e confermato la pronuncia di primo grado favorevole alla società, annullando così l'accertamento che aveva rideterminato il reddito imponibile (maggiori ricavi Euro 159.321,00 e minori costi Euro 11.686,69). L'Agenzia deduceva: (i) violazione degli artt. 324 e 112 c.p.c. perché la seconda revocazione avrebbe violato il principio del ne bis in idem e il giudicato; (ii) errata applicazione dell'art. 395 c.p.c., n. 4 (revocazione per errore di fatto), perché i fatti su cui si fondava la revocazione erano già stati oggetto di giudizio e quindi controversi. Inoltre c'era un profilo incidentale sul diniego della definizione agevolata (D.L. n.119/2018, art.6): l'Agenzia aveva negato il condono per mancato pagamento degli importi richiesti (sostenendo che la definizione dovesse essere al 15% del valore perché l'Ufficio era parzialmente vittorioso in grado d'appello), mentre la società reclamava di aver pagato il 5% in quanto, a suo dire, soccombente in tutti i precedenti gradi a seguito della sentenza di revocazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnazione avverso il diniego di condono (confermando che la controversia non poteva definirsi pagando il 5% perché l'Agenzia era risultata parzialmente vittoriosa in appello) e ha accolto il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendo inammissibile il secondo ricorso per revocazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio. Si sono compensate le spese dei precedenti gradi; la società è stata condannata a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., n. 4
La Corte ha affermato che la revocazione per errore di fatto è inammissibile quando l'errore riguarda fatti che erano già stati oggetto di controversia e su cui il giudice si era pronunciato; dunque non ricorreva la condizione prevista dall'ultimo capoverso del n.4 (il fatto non deve essere punto controverso).
art. 324 c.p.c.
Riferito al principio del giudicato e al ne bis in idem; la Corte ha ritenuto comunque assorbito il motivo principale perché il secondo ricorso per revocazione era inammissibile per i motivi connessi all'art.395.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni e censurare che la CTR avrebbe ignorato censure dell'Ufficio; la Corte ha ritenuto comunque che la revocazione fosse inammissibile per motivi di merito processuale.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Norme richiamate per i motivi di cassazione: vizio di motivazione e violazione di norme di diritto in relazione all'erronea ammissibilità della revocazione; la Corte ha accolto il motivo relativo all'art.395 c.p.c.
D.L. n. 119/2018, art. 6 (conv. L. n.136/2018)
art. 6, comma 2 e comma 2-ter
La Corte ha richiamato le percentuali per la definizione agevolata: 15% del valore in caso di soccombenza in secondo grado e 5% se l'Agenzia è soccombente in tutti i precedenti gradi; ha confermato che la situazione processuale al momento dell'entrata in vigore determina la percentuale applicabile e che una successiva revocazione inammissibile non retroagisce per ottenere la soglia del 5%.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 67, comma 2
art. 67, comma 2 D.Lgs. 546/1992
La norma stabilisce che contro la sentenza di revocazione sono esperibili gli stessi mezzi di impugnazione originariamente applicabili; la Corte ha precisato che ciò non impedisce di contestare la ammissibilità della revocazione stessa nel processo tributario.
art. 403 c.p.c.
Richiamato per il confronto con la disciplina tributaria; la Corte osserva che il principio revocatio revocationis non opera nel processo tributario alla stessa stregua e che l'art. 67 del D.Lgs. 546/1992 regola la materia.
Circolare Agenzia Entrate n. 10/E
Circolare n. 10/E del 15 maggio 2019
Utilizzata dall'Agenzia per motivare il diniego del condono, ossia la necessità di versare il 15% quando l'Ufficio era parzialmente vittorioso in grado di appello; la Corte ha ritenuto fondata l'applicazione della circolare al caso concreto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n.4) è ammissibile solo se l'errore riguarda fatti che non erano stati oggetto di controversia e sui quali il giudice non si era già pronunciato; se il fatto è stato posto in discussione e deciso in precedenza la revocazione è inammissibile.
- Nel processo tributario il principio 'revocatio revocationis' non vale automaticamente come nel codice civile: l'art. 67 D.Lgs. 546/1992 disciplina i rimedi contro la sentenza di revocazione e consente impugnazioni, ma non autorizza revoche ripetute quando le questioni sono già state giudicate.
- Per la definizione agevolata (condono) la percentuale da versare dipende dalla posizione dell'Agenzia nei precedenti gradi (15% se l'Agenzia ha avuto esito favorevole almeno in un grado; 5% solo se l'Agenzia è soccombente in tutti i gradi alla data di riferimento). Una successiva decisione di revocazione ritenuta inammissibile non trasforma retroattivamente la posizione dell'Amministrazione ai fini della percentuale applicabile.
- Nel valutare istanze di revocazione e di condono è cruciale fissare con precisione quale fosse lo stato processuale effettivo 'alla data di entrata in vigore' della norma per la definizione: le decisioni intermedie e le pronunce di merito effettivamente sussistenti incidono sulla misura del pagamento.
- Quando si propongono istanze di revocazione è importante che il motivo sia chiaramente estraneo alla materia già controversa e decisa nei precedenti gradi; affidarsi a errori numerici o di identificativi catastali richiede che tali errori non siano stati già esaminati e respinti nei giudizi precedenti.
- La mancata prova documentale (es. acquisti strumentali come una cisterna) già valutata e decisa in primo e secondo grado difficilmente può essere riesaminata tramite revocazione per errore di fatto.
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