Sentenza del 11/10/2022 n. 791 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Contributo unificato - sanzione - processo in Cassazione - contribuente - soccombenza - condanna alpagamento del CU - legittimità - invito al pagamento - omesso versamento -sanzione - irrogazione - legittimità - notificazione dell'invito al pagamento -presso il domiciliatario eletto - legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di irrogazione della sanzione per omesso pagamento del contributo unificato richiesto a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8102/2018. L'Ufficio aveva inviato al domicilio eletto del contribuente un invito al pagamento dell'importo pari a euro 1.518,00; non avendo il contribuente ottemperato entro i termini, l'Ufficio ha emesso atto di irrogazione della sanzione (euro 3.036,00). Il ricorrente contestava l'illegittimità della pretesa e/o della notifica all'indirizzo del domiciliatario.
La decisione
Appello rigettato. La Commissione ha ritenuto legittima l'applicazione del contributo unificato finale ai procedimenti decisi dalla Cassazione, essendo il processo in Cassazione ordinario e applicabile l'art. 13, comma 1‑quater, del DPR 115/2002. Avendo il contribuente omesso il pagamento bonario chiesto, l'Ufficio ha legittimamente applicato la sanzione ai sensi dell'art. 16 (comma 1‑bis). La notifica dell'invito al domicilio eletto è stata ritenuta valida: l'omessa comunicazione da parte del domiciliatario è un inconveniente di fatto non idoneo a ledere i diritti costituzionali. Spese di giudizio parzialmente compensate e liquidate in euro 500 a carico del contribuente.
Norme richiamate
D.P.R. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia)
art. 13, comma 1-quater; art. 16 (comma 1-bis); art. 248
Art. 13, comma 1-quater: quando l'impugnazione in Cassazione è respinta o inammissibile, la parte è tenuta a un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto; Art. 16: prevede la possibilità di irrogare sanzioni per omesso pagamento dopo invito bonario; Art. 248: consente la notifica dell'invito anche al domicilio eletto/PEC.
T.U.S.G. (Testo Unico delle Spese di Giustizia)
Disposizione che attribuisce all'Ufficio di Segreteria della CTR la competenza a recuperare il contributo unificato per conto della Corte di Cassazione; l'Ufficio è quindi tenuto a eseguire le sentenze/ordinanze della Suprema Corte che dispongono condanne al pagamento.
Codice di Procedura Civile
Regola la condanna alle spese di lite che seguono la soccombenza; applicata con riferimento alle disposizioni di legge sulla materia e alla modulazione delle spese dopo la sentenza Corte Costituzionale n.77/2018.
Giurisprudenza/Costituzione
Corte Costituzionale n. 67/2019; Corte Costituzionale n. 77/2018
Riferimenti utilizzati per sostenere che la notifica al domicilio eletto non determina automaticamente violazione del diritto di difesa e per l'ambito di applicazione delle norme sulle spese e compensazioni.
Massime di principio
- Il processo tributario approda in Cassazione come processo civile ordinario: è applicabile la disciplina del contributo unificato prevista per la Cassazione, salvo deroga espressa.
- Se l'impugnazione (anche incidentale) è respinta o dichiarata inammissibile/improcedibile, il contribuente è tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa (art.13, comma 1-quater DPR 115/2002).
- L'amministrazione può inviare un invito bonario al domicilio eletto/PEC; il mancato pagamento entro i termini legittima l'irrogazione della sanzione ex art.16 DPR 115/2002. Il contribuente deve adempiere o proporre tempestivamente rimedi impugnatori.
- La notifica effettuata al domicilio eletto (anche tramite PEC del domiciliatario) è in linea di principio valida: l'omessa comunicazione dal domiciliatario al contribuente è un fatto che non invalida automaticamente la notifica, salvo prova di un'effettiva impossibilità di conoscenza dell'atto o di violazione dei principi costituzionali.
- In situazioni analoghe è prudente per il contribuente: (a) verificare attivamente il domicilio eletto/PEC e i messaggi del domiciliatario; (b) rispondere subito all'invito bonario o proporre ricorso entro i termini; (c) conservare e produrre prove di mancata o irregolare notifica se si intende contestarla.
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