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Sentenza

Sentenza del 11/10/2022 n. 791 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Contributo unificato - sanzione - processo in Cassazione - contribuente - soccombenza - condanna alpagamento del CU - legittimità - invito al pagamento - omesso versamento -sanzione - irrogazione - legittimità - notificazione dell'invito al pagamento -presso il domiciliatario eletto - legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'atto di irrogazione della sanzione per omesso pagamento del contributo unificato richiesto a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8102/2018. L'Ufficio aveva inviato al domicilio eletto del contribuente un invito al pagamento dell'importo pari a euro 1.518,00; non avendo il contribuente ottemperato entro i termini, l'Ufficio ha emesso atto di irrogazione della sanzione (euro 3.036,00). Il ricorrente contestava l'illegittimità della pretesa e/o della notifica all'indirizzo del domiciliatario.

La decisione

Appello rigettato. La Commissione ha ritenuto legittima l'applicazione del contributo unificato finale ai procedimenti decisi dalla Cassazione, essendo il processo in Cassazione ordinario e applicabile l'art. 13, comma 1‑quater, del DPR 115/2002. Avendo il contribuente omesso il pagamento bonario chiesto, l'Ufficio ha legittimamente applicato la sanzione ai sensi dell'art. 16 (comma 1‑bis). La notifica dell'invito al domicilio eletto è stata ritenuta valida: l'omessa comunicazione da parte del domiciliatario è un inconveniente di fatto non idoneo a ledere i diritti costituzionali. Spese di giudizio parzialmente compensate e liquidate in euro 500 a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia)

    art. 13, comma 1-quater; art. 16 (comma 1-bis); art. 248

    Art. 13, comma 1-quater: quando l'impugnazione in Cassazione è respinta o inammissibile, la parte è tenuta a un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto; Art. 16: prevede la possibilità di irrogare sanzioni per omesso pagamento dopo invito bonario; Art. 248: consente la notifica dell'invito anche al domicilio eletto/PEC.

  • T.U.S.G. (Testo Unico delle Spese di Giustizia)

    Disposizione che attribuisce all'Ufficio di Segreteria della CTR la competenza a recuperare il contributo unificato per conto della Corte di Cassazione; l'Ufficio è quindi tenuto a eseguire le sentenze/ordinanze della Suprema Corte che dispongono condanne al pagamento.

  • Codice di Procedura Civile

    Regola la condanna alle spese di lite che seguono la soccombenza; applicata con riferimento alle disposizioni di legge sulla materia e alla modulazione delle spese dopo la sentenza Corte Costituzionale n.77/2018.

  • Giurisprudenza/Costituzione

    Corte Costituzionale n. 67/2019; Corte Costituzionale n. 77/2018

    Riferimenti utilizzati per sostenere che la notifica al domicilio eletto non determina automaticamente violazione del diritto di difesa e per l'ambito di applicazione delle norme sulle spese e compensazioni.

Massime di principio

  • Il processo tributario approda in Cassazione come processo civile ordinario: è applicabile la disciplina del contributo unificato prevista per la Cassazione, salvo deroga espressa.
  • Se l'impugnazione (anche incidentale) è respinta o dichiarata inammissibile/improcedibile, il contribuente è tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa (art.13, comma 1-quater DPR 115/2002).
  • L'amministrazione può inviare un invito bonario al domicilio eletto/PEC; il mancato pagamento entro i termini legittima l'irrogazione della sanzione ex art.16 DPR 115/2002. Il contribuente deve adempiere o proporre tempestivamente rimedi impugnatori.
  • La notifica effettuata al domicilio eletto (anche tramite PEC del domiciliatario) è in linea di principio valida: l'omessa comunicazione dal domiciliatario al contribuente è un fatto che non invalida automaticamente la notifica, salvo prova di un'effettiva impossibilità di conoscenza dell'atto o di violazione dei principi costituzionali.
  • In situazioni analoghe è prudente per il contribuente: (a) verificare attivamente il domicilio eletto/PEC e i messaggi del domiciliatario; (b) rispondere subito all'invito bonario o proporre ricorso entro i termini; (c) conservare e produrre prove di mancata o irregolare notifica se si intende contestarla.

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