Cassazione Penale, Ordinanza n. 12161/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura fosse non specifica e meramente apparente, perché priva di un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e coincidente con questioni già esaminate e superate in appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione. Con un unico motivo sosteneva che la motivazione fosse erronea per non avere riqualificato il fatto nel meno grave reato di incauto acquisto. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo si limitava a riproporre in modo pedissequo le doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua, aderente alle circostanze del fatto e non efficacemente censurata.
Norme richiamate
Richiamato solo implicitamente come titolo del delitto di ricettazione oggetto di contestazione e di conferma in appello.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera reiterazione delle censure già formulate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata.
- La doglianza è non specifica e meramente apparente quando non si confronta con le ragioni poste a base della sentenza e si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La richiesta di riqualificazione del fatto da ricettazione a incauto acquisto, se fondata su argomenti già scrutinati in appello e non attaccati con critica puntuale della motivazione, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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