Cassazione Penale, Sentenza n. 33387/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/12/2023 che aveva dichiarato inammissibile la domanda di contestazione della validità del decreto di irreperibilità emesso dal Pubblico Ministero in sede di notifica dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p. Il ricorrente deduce: 1) vizio di motivazione per ricerche ritenute non esaustive (mancato accesso alla sede della società di cui era amministratore, mancata interpellazione dei congiunti indicati negli atti, mancato tentativo di rintracciare l'utenza telefonica in uso); 2) erronea applicazione di legge in quanto era stato nominato un difensore di fiducia (avv. Nardecchia) in una precedente procedura esecutiva e quindi, secondo il ricorrente, tale nomina avrebbe dovuto ricevere la notifica del nuovo decreto di cumulo che assorbiva il precedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente abbia semplicemente reiterato le doglianze già svolte dinanzi al giudice dell'esecuzione senza confrontarsi con la motivazione della decisione, per cui non è dato rinnovare il controllo di merito. Sul secondo motivo ha escluso che la nomina difensiva disposta in una procedura esecutiva instaurata presso diversa autorità giudiziaria possa estendersi automaticamente a un distinto procedimento esecutivo, richiamando il principio di autonomia dei procedimenti di esecuzione (con riferimento alla giurisprudenza Sez. I n. 36964 del 7.6.2019, rv 276867). Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di Euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento all'istituto del decreto di irreperibilità in sede di notifica dell'ordine di esecuzione; la sentenza non entra nel merito della legittimità del decreto perché le censure proposte costituiscono mera reiterazione delle stesse contestazioni già valutate dal giudice dell'esecuzione.
Previsione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso inammissibile per manifesta infondatezza; la Corte applica la norma e dispone il versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Giurisprudenza citata: Sez. I n. 36964 del 7.6.2019, rv 276867
Sez. I n. 36964 del 07/06/2019, rv 276867
Conferma il principio secondo cui la nomina di difensore di fiducia nella precedente procedura esecutiva non produce effetti estensibili automaticamente a una distinta procedura esecutiva, atteso il carattere autonomo dei procedimenti di esecuzione.
Massime di principio
- Le doglianze che ripetono fatti e censure già esaminati dal giudice dell'esecuzione, senza confrontarsi con la motivazione della decisione, sono ritenute inammissibili in cassazione per mancanza di idoneo motivo di ricorso.
- La nomina di difensore in una procedura esecutiva non si estende automaticamente ad altre procedure esecutive distinte: ogni procedimento di esecuzione è autonomo e richiede una specifica rappresentanza o notifica.
- La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio prudente apprezzamento ai rilievi di fatto e alle valutazioni di completezza delle ricerche effettuate dal giudice dell'esecuzione, salvo che emerga un vizio di diritto o di motivazione decisivo.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno evitare impugnative palesemente ripetitive o prive di nuovi profili giuridici.
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