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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24255/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Messina aveva applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena di tre anni e sei mesi di reclusione per i capi A, B e C, relativi a fatti commessi a Messina il 18 maggio 2024. Il ricorrente censurava la sentenza di patteggiamento, ma il testo non specifica puntualmente i singoli motivi difensivi. La Corte rileva tuttavia che le doglianze erano prive di specificità e manifestamente infondate, poiché il giudice di merito aveva correttamente qualificato i fatti contestati, aveva dato conto in modo congruo dell'univocità del compendio probatorio e aveva richiamato il verbale di arresto in flagranza eseguito il 18 maggio 2024. La Corte ribadisce inoltre che, in sede di applicazione della pena su richiesta, il giudice deve controllare la correttezza degli aspetti giuridici, la congruità della pena e l'assenza di cause di non punibilità evidenti ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Nel patteggiamento il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, la congruità della pena concordata e l'assenza di cause di non punibilità evidenti.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice, prima di applicare la pena su richiesta delle parti, deve accertare che non emerga in modo evidente una causa di non punibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo del giudice non è meramente formale: deve investire la corretta qualificazione giuridica del fatto, la congruità del trattamento sanzionatorio e l'assenza di cause di non punibilità immediatamente percepibili dagli atti.
  • Il giudizio di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è limitato: il ricorso è inammissibile quando le censure sono generiche o manifestamente infondate e la motivazione del giudice di merito risulta congrua rispetto alla speciale natura del rito.
  • Il richiamo al compendio probatorio, incluso il verbale di arresto in flagranza, è sufficiente quando consente di apprezzare l'univocità degli elementi posti a base dell'accordo e della decisione di applicazione della pena.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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