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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41847/2021 del 29/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento Ici emesso dal Comune per l'anno d'imposta 2007, relativo a un terreno qualificato dall'ente come edificabile. In primo grado e in appello sosteneva che il presupposto impositivo mancasse perché la variante urbanistica che aveva modificato la destinazione del terreno non sarebbe divenuta efficace; contestava inoltre la determinazione del valore del terreno e del periodo d'imposta. La CTR rigettava l'appello, ritenendo che la società avesse ottenuto una concessione edilizia e comunicato l'inizio dei lavori, e che la valutazione del bene operata dall'amministrazione fosse congrua. In cassazione la contribuente proponeva tre motivi, ma prima della decisione depositava memoria e poi atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la definizione agevolata ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha rilevato la sopravvenuta definizione agevolata della controversia. Ha preso atto che ricorrevano i presupposti dell'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, che l'istanza di definizione era stata accettata e che la contribuente aveva pagato le somme dovute. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata della lite, ove accettata dall'amministrazione e seguita dal pagamento delle somme dovute, determina la cessazione della materia del contendere e consente la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137

    La decisione è stata assunta mediante collegamento da remoto, secondo la disciplina emergenziale richiamata in sentenza.

  • legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma di conversione del D.L. n. 137 del 2020 richiamata per la trattazione da remoto.

Massime di principio

  • Quando interviene una definizione agevolata della lite tributaria, con accettazione dell'istanza e pagamento integrale di quanto dovuto, viene meno l'interesse alla decisione di merito e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La rinuncia al ricorso, se accompagnata da una sopravvenuta definizione della controversia che esaurisce il rapporto litigioso, non impone una pronuncia sul merito ma conduce alla chiusura del processo per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione della lite, la compensazione delle spese è giustificata dall'esito complessivo della controversia chiusasi senza una statuizione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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