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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24338/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Restano ferme le statuizioni della sentenza impugnata: assoluzione per i capi A1 e A2, non doversi procedere per il capo D per prescrizione e conferma della responsabilità per i reati di bancarotta semplice aggravata e bancarotta semplice documentale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parte riformando la decisione di primo grado, lo aveva assolto da alcuni capi di imputazione perché il fatto non sussiste e aveva dichiarato estinto per prescrizione un ulteriore capo, ma aveva confermato nel resto la responsabilità per bancarotta semplice aggravata e bancarotta semplice documentale. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto vizi di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice documentale e sull'aggravamento del dissesto in relazione a uno dei capi. La Corte ha ritenuto tali censure generiche e assertive, prive di specificità e quindi non ammissibili in sede di legittimità, in presenza di una motivazione di merito ritenuta completa e logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 1, n. 4, legge fall.

    richiamato come base della condanna per bancarotta semplice aggravata confermata nei gradi di merito

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    i motivi di ricorso devono contenere specificità sufficiente; censure generiche e assertive sono inammissibili in cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure di merito formulate in modo generico o meramente assertivo, soprattutto quando la sentenza impugnata presenti una motivazione completa e logicamente coerente.
  • L'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. impone che i motivi di ricorso indichino con specificità gli elementi posti a fondamento delle doglianze; la loro mancanza determina l'inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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