Ordinanza n. 3303/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso per 220 commissari della carriera dei funzionari di Polizia, nella parte relativa al limite massimo di età, nonché il regolamento ministeriale che fissa il limite di trenta anni
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il bando del 17 aprile 2026 per l'assunzione di 220 commissari della carriera dei funzionari di Polizia, nella parte in cui richiede di non aver compiuto il trentesimo anno di età, salvo le deroghe previste per il servizio militare, il personale della Polizia di Stato e il personale dell'Amministrazione civile dell'interno. È stato impugnato anche il regolamento ministeriale n. 103 del 13 luglio 2018, nella parte in cui stabilisce il limite massimo di trenta anni per l'accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, nonché ogni ulteriore atto connesso, compreso il regolamento ministeriale n. 168 del 9 settembre 2022. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge tuttavia che la contestazione riguarda la legittimità del limite anagrafico quale requisito di partecipazione al concorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare collegiale ai sensi dell'art. 55 c.p.a., confermando quanto già disposto con il decreto cautelare monocratico del 9 maggio 2026 ai fini della partecipazione della ricorrente alla procedura concorsuale. Il fumus boni iuris è stato ritenuto adeguato, in considerazione di quanto evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2026, n. 397. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse della candidata a partecipare al concorso nelle more della definizione del giudizio, non ravvisando un contrapposto interesse pubblico di consistenza tale da giustificare il sacrificio dell'interesse privato. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 2 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione è stata applicata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare collegiale.
art. 3, comma 1, lett. d), del bando di concorso del 17 aprile 2026
non aver compiuto il 30° anno di età
La clausola del bando è stata contestata nella parte in cui stabilisce il limite anagrafico per la partecipazione al concorso per commissari della Polizia di Stato.
art. 3 decreto Ministero dell'Interno n. 103 del 13 luglio 2018
La partecipazione al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trenta
La disposizione regolamentare costituisce la fonte del limite massimo di trenta anni impugnato dalla ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere ritenuto sussistente quando la censura relativa a un requisito di partecipazione concorsuale trovi significativo supporto in un precedente del Consiglio di Stato avente ad oggetto la medesima o analoga disciplina.
- Nella valutazione del periculum in mora connesso all'esclusione o alla mancata ammissione a una procedura concorsuale, l'interesse del candidato a partecipare alla selezione nelle more del giudizio può prevalere sull'interesse pubblico quando non siano evidenziate concrete ragioni di consistenza tale da impedirne la partecipazione provvisoria.
- Quando ricorrano fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può ammettere cautelarmente il candidato alla procedura concorsuale, senza anticipare la definizione del merito della controversia sulla legittimità del requisito contestato.
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