Cassazione Civile, Sentenza n. 28718/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente (Iannone) impugnava la sentenza d'appello per tre motivi principali: (1) censurava la quantificazione del danno patrimoniale di euro 168.000,00 relativo al decremento di valore e al mancato guadagno derivante dalla mancata stipulazione di tre contratti definitivi (lucro cessante), deducendo carenza di prova e rilevando che l'importo avrebbe dovuto essere ridotto per la tassazione; (2) contestava la statuizione che la polizza assicurativa Allianz non coprisse il sinistro, sostenendo l'inefficacia della clausola limitativa per mancata evidenza e sottoscrizione specifica; (3) eccepiva la corretta applicazione del capo A.2 del d.m. 11 marzo 1988 circa i presupposti per limitare gli accertamenti geotecnici nelle costruzioni di modesto rilievo, sostenendo di non essersi limitato al semplice esame di una carta geologica e di aver rispettato le prescrizioni tecniche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (parziale) e ha cassato la sentenza d'appello limitatamente alla questione della quantificazione del danno per lucro cessante, ritenendo che l'importo riconosciuto (euro 168.000,00) fosse da ricondurre al lucro cessante assoggettabile a tassazione e che il giudice di merito avesse errato nel non considerare la deduzione dell'imposta o nell'asserita ripartizione dell'onere probatorio. La Corte ha precisato che il danneggiato deve provare l'effettiva entità del lucro cessante al netto delle imposte, e che la compensatio lucri cum damno è rilevabile d'ufficio. Per tali ragioni la causa è stata rimessa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per la rideterminazione del danno alla luce del principio affermato. I rimanenti motivi (relativi all'operatività della polizza e all'interpretazione del capo A.2 del d.m. 11/03/1988) sono stati respinti: la Cassazione ha confermato che la clausola della polizza che esclude rischi derivanti dal mancato rispetto di vincoli urbanistici/norme edilizie attiene ai limiti della garanzia e non richiede la specifica approvazione ex art.1341 c.c., e ha ritenuto ammissibile la valutazione di merito secondo cui il semplice esame di una carta geologica non sarebbe stato sufficiente a giustificare la scelta progettuale, non potendosi in sede di legittimità introdurre nuovi elementi di fatto.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Norma base della responsabilità civile richiamata in relazione al risarcimento del danno da fatto illecito; la sentenza ne usa i principi per inquadrare l'obbligo risarcitorio.
art. 2056 c.c.
Richiamato in tema di risarcimento per fatto illecito (criteri di quantificazione del danno), in supporto delle argomentazioni sulla determinazione del danno patrimoniale.
art. 1223 c.c.
Principio secondo cui il risarcimento deve coprire l'intero danno; la sentenza esamina la composizione del danno (danno emergente vs lucro cessante) e la correlata rilevanza fiscale.
art. 2041 c.c.
Richiamato assieme alle regole probatorie e di responsabilità; utilizzato dalla Corte per inquadrare oneri probatori e nesso causale.
art. 2697 c.c.
Regola generale dell'onere della prova; la sentenza chiarisce che sul danneggiato grava la prova dell'esatta entità del danno e delle deduzioni circa la tassazione del lucro cessante.
art. 1341 c.c.
Norma sulla specifica approvazione delle clausole vessatorie nei contratti conclusa dall'assicurato: la Corte ha distinto tra clausole che limitano la responsabilità (soggette ad art.1341) e clausole che definiscono il contenuto/limiti della garanzia (non soggette ad art.1341).
art. 166 d.lgs. n. 209/2005
Normativa del Codice delle assicurazioni privata richiamata nella valutazione dell'operatività della polizza; impiegata a supporto delle considerazioni sulla natura delle clausole di esclusione.
capo A.2 del d.m. 11 marzo 1988
Regola tecnica sulle prescrizioni generali per la caratterizzazione geotecnica: prevede che per costruzioni di modesto rilievo in zone note la conoscenza del terreno possa basarsi su notizie e dati; la Corte ha precisato che tale scrupolo non viene soddisfatto dal mero esame di una carta geologica.
art. 6, secondo comma, T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986)
Disposizione sul trattamento fiscale delle indennità risarcitorie: la sentenza ricorda che il lucro cessante è assoggettabile a tassazione come sostituto del reddito, mentre il danno emergente non costituisce reddito imponibile.
d.lgs. n. 446/1997
Richiamato per il profilo IRAP (menzionato nella discussione fiscale): utilizzato nella determinazione delle imposte potenzialmente dovute sul mancato guadagno dell'impresa.
d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)
Normativa fiscale generale richiamata nella discussione sull'assoggettamento a imposte delle somme risarcitorie e sull'onere probatorio relativo alla base imponibile.
artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002
Norme richiamate per il calcolo degli interessi legali sui crediti: citate nella liquidazione degli interessi dovuti sulle somme liquidate a titolo di risarcimento.
condizioni di polizza (art. 3, lett. i) della polizza Allianz)
La clausola esclude i danni conseguenti al mancato rispetto di vincoli urbanistici/norme edilizie; la Corte l'ha qualificata come clausola che definisce i limiti della garanzia e non come clausola vessatoria soggetta a specifica approvazione.
art. 378 c.p.c.
Norma procedurale sul deposito di memorie illustrative e conclusioni del P.M.; richiamata per la regolarità procedurale e per le memorie depositate nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel risarcimento per lucro cessante (mancato guadagno) il relativo importo è normalmente assoggettabile a tassazione: il giudice deve tenerne conto nella quantificazione ed il danneggiato ha l'onere di provare l'effettiva incidenza fiscale (ossia che quel reddito non sarebbe stato soggetto a imposte) se pretende che l'importo venga riconosciuto al lordo.
- La compensatio lucri cum damno (verifica di utilità o profitti risparmiati/evitati) è rilevabile dal giudice anche d'ufficio per determinare l'esatta misura del danno risarcibile; le parti devono fornire elementi concreti e puntuali se contestano le valutazioni tecniche.
- Nel contratto assicurativo va distinta la clausola che limita la responsabilità (che può essere vessatoria e richiedere specifica approvazione ai sensi dell'art.1341 c.c.) dalla clausola che definisce il contenuto o i limiti della garanzia: queste ultime non necessitano della firma specifica, salvo diversa valutazione concreta.
- Per le opere di modesto rilievo, il d.m. 11/3/1988 ammette la caratterizzazione geotecnica basata su notizie e dati; tuttavia il semplice esame di una carta geologica è spesso insufficiente: il progettista deve documentare dati e valutazioni geotecniche concrete sui quali abbia fondato le scelte progettuali.
- In sede di Cassazione non sono ammesse nuove circostanze di fatto né nuove giustificazioni che non siano state sollevate e istruite nei precedenti gradi di giudizio; le censure di diritto devono mirare a vizi di motivazione o interpretazione normativa.
- Quando si contesta la quantificazione del danno basata su consulenze tecniche, è necessario proporre repliche tecniche specifiche e dimostrare punti critici per ottenere la riforma; mere contestazioni generiche sulla 'realtà' delle conclusioni perizie sono generalmente inammissibili.
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