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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28718/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente (Iannone) impugnava la sentenza d'appello per tre motivi principali: (1) censurava la quantificazione del danno patrimoniale di euro 168.000,00 relativo al decremento di valore e al mancato guadagno derivante dalla mancata stipulazione di tre contratti definitivi (lucro cessante), deducendo carenza di prova e rilevando che l'importo avrebbe dovuto essere ridotto per la tassazione; (2) contestava la statuizione che la polizza assicurativa Allianz non coprisse il sinistro, sostenendo l'inefficacia della clausola limitativa per mancata evidenza e sottoscrizione specifica; (3) eccepiva la corretta applicazione del capo A.2 del d.m. 11 marzo 1988 circa i presupposti per limitare gli accertamenti geotecnici nelle costruzioni di modesto rilievo, sostenendo di non essersi limitato al semplice esame di una carta geologica e di aver rispettato le prescrizioni tecniche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (parziale) e ha cassato la sentenza d'appello limitatamente alla questione della quantificazione del danno per lucro cessante, ritenendo che l'importo riconosciuto (euro 168.000,00) fosse da ricondurre al lucro cessante assoggettabile a tassazione e che il giudice di merito avesse errato nel non considerare la deduzione dell'imposta o nell'asserita ripartizione dell'onere probatorio. La Corte ha precisato che il danneggiato deve provare l'effettiva entità del lucro cessante al netto delle imposte, e che la compensatio lucri cum damno è rilevabile d'ufficio. Per tali ragioni la causa è stata rimessa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per la rideterminazione del danno alla luce del principio affermato. I rimanenti motivi (relativi all'operatività della polizza e all'interpretazione del capo A.2 del d.m. 11/03/1988) sono stati respinti: la Cassazione ha confermato che la clausola della polizza che esclude rischi derivanti dal mancato rispetto di vincoli urbanistici/norme edilizie attiene ai limiti della garanzia e non richiede la specifica approvazione ex art.1341 c.c., e ha ritenuto ammissibile la valutazione di merito secondo cui il semplice esame di una carta geologica non sarebbe stato sufficiente a giustificare la scelta progettuale, non potendosi in sede di legittimità introdurre nuovi elementi di fatto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Norma base della responsabilità civile richiamata in relazione al risarcimento del danno da fatto illecito; la sentenza ne usa i principi per inquadrare l'obbligo risarcitorio.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato in tema di risarcimento per fatto illecito (criteri di quantificazione del danno), in supporto delle argomentazioni sulla determinazione del danno patrimoniale.

  • art. 1223 c.c.

    Principio secondo cui il risarcimento deve coprire l'intero danno; la sentenza esamina la composizione del danno (danno emergente vs lucro cessante) e la correlata rilevanza fiscale.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato assieme alle regole probatorie e di responsabilità; utilizzato dalla Corte per inquadrare oneri probatori e nesso causale.

  • art. 2697 c.c.

    Regola generale dell'onere della prova; la sentenza chiarisce che sul danneggiato grava la prova dell'esatta entità del danno e delle deduzioni circa la tassazione del lucro cessante.

  • art. 1341 c.c.

    Norma sulla specifica approvazione delle clausole vessatorie nei contratti conclusa dall'assicurato: la Corte ha distinto tra clausole che limitano la responsabilità (soggette ad art.1341) e clausole che definiscono il contenuto/limiti della garanzia (non soggette ad art.1341).

  • art. 166 d.lgs. n. 209/2005

    Normativa del Codice delle assicurazioni privata richiamata nella valutazione dell'operatività della polizza; impiegata a supporto delle considerazioni sulla natura delle clausole di esclusione.

  • capo A.2 del d.m. 11 marzo 1988

    Regola tecnica sulle prescrizioni generali per la caratterizzazione geotecnica: prevede che per costruzioni di modesto rilievo in zone note la conoscenza del terreno possa basarsi su notizie e dati; la Corte ha precisato che tale scrupolo non viene soddisfatto dal mero esame di una carta geologica.

  • art. 6, secondo comma, T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986)

    Disposizione sul trattamento fiscale delle indennità risarcitorie: la sentenza ricorda che il lucro cessante è assoggettabile a tassazione come sostituto del reddito, mentre il danno emergente non costituisce reddito imponibile.

  • d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato per il profilo IRAP (menzionato nella discussione fiscale): utilizzato nella determinazione delle imposte potenzialmente dovute sul mancato guadagno dell'impresa.

  • d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)

    Normativa fiscale generale richiamata nella discussione sull'assoggettamento a imposte delle somme risarcitorie e sull'onere probatorio relativo alla base imponibile.

  • artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002

    Norme richiamate per il calcolo degli interessi legali sui crediti: citate nella liquidazione degli interessi dovuti sulle somme liquidate a titolo di risarcimento.

  • condizioni di polizza (art. 3, lett. i) della polizza Allianz)

    La clausola esclude i danni conseguenti al mancato rispetto di vincoli urbanistici/norme edilizie; la Corte l'ha qualificata come clausola che definisce i limiti della garanzia e non come clausola vessatoria soggetta a specifica approvazione.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma procedurale sul deposito di memorie illustrative e conclusioni del P.M.; richiamata per la regolarità procedurale e per le memorie depositate nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel risarcimento per lucro cessante (mancato guadagno) il relativo importo è normalmente assoggettabile a tassazione: il giudice deve tenerne conto nella quantificazione ed il danneggiato ha l'onere di provare l'effettiva incidenza fiscale (ossia che quel reddito non sarebbe stato soggetto a imposte) se pretende che l'importo venga riconosciuto al lordo.
  • La compensatio lucri cum damno (verifica di utilità o profitti risparmiati/evitati) è rilevabile dal giudice anche d'ufficio per determinare l'esatta misura del danno risarcibile; le parti devono fornire elementi concreti e puntuali se contestano le valutazioni tecniche.
  • Nel contratto assicurativo va distinta la clausola che limita la responsabilità (che può essere vessatoria e richiedere specifica approvazione ai sensi dell'art.1341 c.c.) dalla clausola che definisce il contenuto o i limiti della garanzia: queste ultime non necessitano della firma specifica, salvo diversa valutazione concreta.
  • Per le opere di modesto rilievo, il d.m. 11/3/1988 ammette la caratterizzazione geotecnica basata su notizie e dati; tuttavia il semplice esame di una carta geologica è spesso insufficiente: il progettista deve documentare dati e valutazioni geotecniche concrete sui quali abbia fondato le scelte progettuali.
  • In sede di Cassazione non sono ammesse nuove circostanze di fatto né nuove giustificazioni che non siano state sollevate e istruite nei precedenti gradi di giudizio; le censure di diritto devono mirare a vizi di motivazione o interpretazione normativa.
  • Quando si contesta la quantificazione del danno basata su consulenze tecniche, è necessario proporre repliche tecniche specifiche e dimostrare punti critici per ottenere la riforma; mere contestazioni generiche sulla 'realtà' delle conclusioni perizie sono generalmente inammissibili.

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