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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47642/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. relativa a una condanna per contrabbando aggravato di tabacchi lavorati esteri. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) censura sulla ritenuta assenza di procura speciale per la proposizione dell'istanza di rescissione, sostenendo che la procura prodotta, pur priva dell'indicazione della sentenza, manifestava comunque la volontà della ricorrente di conferire poteri all'avv. Tiziano Veltri e che la natura dell'atto non richiederebbe la determinazione dell'oggetto o dei fatti; (2) censura sulla tempestività dell'istanza, sostenendo che la conoscenza della sentenza oggetto della rescissione era avvenuta con la notifica del decreto di cumulo delle pene concorrenti e che quindi il termine per proporre la rescissione sarebbe stato rispettato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che l'atto denominato procura speciale fosse privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 122 c.p.p.: era indatato, sottoscritto in carattere stampatello e non conteneva un chiaro riferimento al procedimento cui si riferiva la richiesta di rescissione, essendo invece una generica elencazione di poteri, alcuni di natura personalissima e non trasferibili. La Corte ha escluso che la copia del decreto di fissazione dell'udienza camerale allegata potesse supplire alla mancanza di specificità della procura, essendo atto di formazione giudiziale non idoneo a dimostrare la volontà della parte. Per l'assenza della procura speciale la Corte non ha nemmeno esaminato il secondo motivo relativo alla tempestività. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a un versamento alla Cassa delle ammende, ritenendosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Prevede la domanda di rescissione del giudicato; in alternativa alla proposizione personale dell'istanza, è richiesta la procura speciale al difensore. La procura deve essere specifica e riferita al procedimento per cui si esercita l'azione.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Richiede che la procura speciale indichi l'oggetto per cui è conferita e i fatti cui si riferisce; da ciò deriva l'esigenza di correlazione tra il potere attribuito e il procedimento azionato e l'esigenza di specificità temporale e sostanziale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata nel procedimento per i limiti di riproduzione dei motivi di ricorso; non incide sulla valutazione della procura speciale ma disciplina aspetti formali del ricorso in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente; applicata per le spese del giudizio di cassazione.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Riferimento giurisprudenziale usato per giustificare il ravvisarsi di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e la conseguente condanna al versamento alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez.4, sent. n. 7372/2014 e n. 10187/2019)

    Conferma il rigoroso requisito di specificità della procura speciale: mandati generici, indatati o privi di chiara indicazione dell'azione da esercitare non legittimano il difensore a proporre l'azione.

Massime di principio

  • La procura speciale per impugnazioni o istanze particolari (es. rescissione del giudicato) deve essere specifica: indicare l'oggetto, i fatti cui si riferisce e, idealmente, la data; procure generiche o indatate possono essere ritenute inidonee.
  • La firma in carattere stampatello o la mancanza di data possono aggravare i dubbi sulla validità della procura; è preferibile la sottoscrizione autografa e la data certa dell'atto.
  • L'allegazione di atti giudiziali (decreti di fissazione udienza, provvedimenti) non supplisce alla mancanza di una procura speciale valida: tali atti non provano la volontà della parte di conferire il mandato specifico.
  • Se la mancanza di procura speciale è rilevante, il giudice la può dichiarare assorbente e non esaminare altri motivi (es. tempestività), con conseguente inammissibilità dell'istanza.
  • Per contestare la decorrenza dei termini (conoscenza della sentenza, tempestività), è necessario fornire prove documentali chiare della notifica o del momento di conoscenza; lacune documentali espongono al rigetto.
  • Ricorsi manifestamente infondati o viziabili per negligenza nella predisposizione degli atti possono comportare l'addebito delle spese processuali e sanzioni economiche verso la parte che ha agito.

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