Cassazione Penale, Sentenza n. 44880/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. avverso: (1) ordinanza della Settima Sezione penale della Corte di Cassazione (emessa 14/06/2022, depositata 17/11/2022) che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di rimessione del processo (n. 3991/2020 R.G., sentenza Corte d'appello di Milano 1/3/2022); (2) sentenza/ordinanza della Corte di Cassazione del 14/04/2023 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello. Il ricorrente deduceva che la questione giuridica relativa alla delimitazione temporale della nozione di "conclusione del processo di merito" (rilevante ai fini della tempestività dell'istanza di rimessione) era di speciale importanza e doveva essere rimessa alle Sezioni Unite; sosteneva inoltre che l'istanza di rimessione depositata dopo il dispositivo ma prima della motivazione fosse comunque tempestiva (analogia con regole sul deposito dei motivi in impugnazione di sequestri conservativi). Sono state inoltre richiamate censure relative a presunta incompatibilità di giudici, che il giudice ritiene estranee al ricorso straordinario.
La decisione
Il Supremo Consesso ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è limitato a errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco) che abbiano inciso sulla percezione delle risultanze processuali; non è idoneo a correggere valutazioni di diritto o errori di giudizio inerenti l'interpretazione di norme processuali o sostanziali. La questione sollevata è pertanto di carattere giuridico e non configurabile come errore di fatto. Inoltre la decisione sulla rimessione del processo per legittima sospicione non genera giudicato e pertanto non rientra nell'ambito del ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis. Il ricorso è anche censurato per carenza di chiarezza in relazione alla pronuncia successiva; conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
articolo 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio è limitato agli errori di fatto percettivi (svista o equivoco) tali da aver influenzato la formazione della volontà decisoria; non è utilizzabile per correggere errori di interpretazione giuridica o di giudizio.
articolo 610, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nella contestazione sulla tempestività degli atti e sulla trasmissione alle Sezioni Unite; la Corte non ha ritenuto che la questione potesse essere travasata nel rimedio straordinario per errore di fatto.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221280)
Richiama il concetto consolidato di "errore di fatto percettivo" che legittima il ricorso ex art. 625-bis: errore dovuto a svista/ equivoco nella lettura degli atti interni che abbia condotto a diversa decisione; distingue tale errore dagli errori di diritto o di valutazione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per "errori di fatto" di natura percettiva (svista o equivoco) e non per questioni di diritto o di mero giudizio: se la censura riguarda l'interpretazione di norme processuali o sostanziali, il rimedio è inammissibile.
- Le decisioni processuali sulla rimessione del processo per questioni di legittima sospicione o per rimessione alle Sezioni Unite, essendo decisioni processuali "allo stato degli atti" e non idonee a formare giudicato di condanna, difficilmente sono aggirabili mediante il ricorso straordinario ex art. 625-bis.
- Se si ritiene che vi sia una questione di diritto di particolare rilevanza (es. delimitazione temporale della "conclusione del processo di merito"), il canale appropriato è la normale via di impugnazione (ricorso per cassazione) e, se sussistono i presupposti, la rimessione alle Sezioni Unite mediante gli istituti previsti, non il ricorso straordinario per errore di fatto.
- Attenzione alla chiarezza e alla concretezza delle censure: il giudice rigetta come inammissibile o insufficiente il ricorso che affastella questioni confuse senza individuare chiaramente l'"errore di fatto" concreto e verificabile.
- Presentare un ricorso ex art. 625-bis manifestamente infondato può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. somma a favore della Cassa delle ammende).
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