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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30963/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per un furto commesso in concorso con un uomo non identificato, avente ad oggetto uno zainetto e il relativo contenuto del valore complessivo di 605.000,00 euro, all'interno di un albergo. L'unico motivo dedotto lamentava vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, sostenendo che la sua partecipazione fosse stata desunta sostanzialmente dalla sola circostanza che, durante il furto, egli fosse in contatto telefonico con qualcuno.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha osservato che la condanna di merito si fondava su una doppia conforme e su plurimi elementi indiziari, tra loro correlati, risultanti con certezza dalle videoriprese: la presenza ingiustificata dell'imputato nella hall dell'albergo, i suoi movimenti sospetti di avvistamento della vittima/obiettivo, perfettamente corrispondenti a quelli del complice che materialmente si impossessava della refurtiva, il fatto che entrambi fossero al telefono durante tutte le fasi dell'azione e la circostanza che l'imputato avesse prima negato e poi ammesso di conoscere l'altra persona. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    doppia conforme di condanna

    La responsabilità può essere affermata sulla base di plurimi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, valutati in correlazione tra loro; nel caso esaminato la motivazione di merito è stata ritenuta coerente con tale criterio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è manifestamente infondato quando la condanna di merito è sorretta da una pluralità di indizi convergenti, desunti da videoriprese o da altri riscontri oggettivi, e non da un singolo dato isolato.
  • In presenza di doppia conforme di condanna, la Cassazione valorizza la coerenza complessiva del ragionamento probatorio di merito e la correlazione tra indizi, secondo il modello dell'art. 192, comma 2, c.p.p.
  • La partecipazione concorsuale a un furto può essere desunta da condotte sintomatiche di ruolo nel contesto esecutivo del reato, quali presenza sul luogo, movimenti di avvistamento e coordinamento con il correo, oltre che da contatti telefonici durante l'azione e da elementi di conoscenza reciproca rivelati dalle stesse dichiarazioni dell'imputato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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