Ordinanza n. 13488/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione: 1) del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia in Bangladesh – Dhaka in data 19/06/2025, (Pos. N° 060002509 – Prot. N.V-6508), con il quale è stata negata l’emissione del visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato a favore del lavoratore Sig. -OMISSIS-; 2) di ogni altro atto a questi presupposto, antecedente, consequenziale, connesso o successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia in Bangladesh
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la sede diplomatica italiana in Bangladesh ha negato l'emissione del visto d'ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, nonché l'annullamento degli atti presupposti, antecedenti, consequenziali e connessi. Dal testo non emergono gli specifici vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti aggiornati dalla sede diplomatica sul seguito dato alla sentenza del TAR Marche relativa alla revoca del nulla osta.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né si è pronunciato sulla sospensione dell'atto. Ai sensi dell'art. 65 c.p.a., ha disposto incombenti istruttori, ordinando l'acquisizione, entro cinquanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di chiarimenti aggiornati della sede diplomatica in ordine al seguito dato alla sentenza del TAR Marche sulla revoca del nulla osta. Ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026. Le generalità della parte interessata devono essere oscurate per ragioni di tutela della dignità e dei diritti personali.
Norme richiamate
Visto l’art. 65 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base per disporre gli incombenti istruttori necessari all'acquisizione di chiarimenti dalla sede diplomatica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 332/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 333/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 379/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 380/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 381/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →