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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18219/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2017 nei confronti di una società, recuperando a tassazione un maggior valore della produzione ai fini IRAP e IVA indebitamente detratta, sulla base di attività di polizia giudiziaria e di un sequestro preventivo emesso in sede penale. Secondo l'Ufficio, la società aveva partecipato a un meccanismo fraudolento con fatture e operazioni riconducibili a società cartiere o comunque prive di effettiva struttura, in particolare con una società fornitrice che sarebbe stata senza sede operativa, mezzi e dipendenti. La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso della società, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo effettive le operazioni e provata la buona fede della contribuente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: con il primo, violazione degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto provata l'effettività delle operazioni sulla base di documentazione inidonea a superare la presunzione fondata sull'assenza di struttura del fornitore; con il secondo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'obbligo di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avesse affermato apoditticamente la buona fede della società senza spiegare quali elementi probatori la dimostrassero e come fosse stata superata la ricostruzione dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza di appello meramente apparente e quindi nulla perché non idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito. In particolare, la sentenza impugnata si era limitata a valorizzare l'esistenza della sede del fornitore e della merce, senza spiegare in modo adeguato come ciò dimostrasse l'effettività dell'operazione verso il destinatario finale o la buona fede della contribuente rispetto alla frode IVA contestata. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    è stato invocato come parametro del primo motivo per censurare la decisione di merito sotto il profilo della corretta applicazione delle norme sulla prova presuntiva e sull'onere probatorio

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del secondo motivo per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale norma sull'onere della prova, la cui corretta applicazione è stata invocata dall'Ufficio e poi ritenuta assorbita dall'accoglimento del vizio motivazionale

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici, per contestare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito

  • art. 2728 c.c.

    richiamato unitamente alle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione al governo della prova presuntiva da parte del giudice di appello

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, la cui violazione è stata dedotta per motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro dell'obbligo di motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come fondamento costituzionale del dovere di motivazione

  • art. 12 delle preleggi

    richiamato per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per chiarire che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie costituzionalmente rilevanti

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    richiamato nella motivazione di merito, con riferimento alla diligenza richiesta alla società nell'operare con il fornitore

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria della controricorrente in vista della decisione in camera di consiglio

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice, lasciando all'interprete il compito di colmare con congetture le lacune argomentative.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia nei casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • Quando una pretesa tributaria si fonda su un meccanismo fraudolento IVA e il giudice di merito qualifica le operazioni come soggettivamente inesistenti, egli deve spiegare in modo puntuale quali elementi di prova sorreggano sia l'effettività delle operazioni sia la buona fede del cessionario, non essendo sufficiente una mera affermazione apodittica.
  • La valutazione delle presunzioni e dell'onere probatorio non può essere sottratta a un controllo di legittimità se la censura investe non la mera ricostruzione dei fatti, ma l'adeguatezza della motivazione che giustifica quella ricostruzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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