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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25533/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta commistione tra i due capi di imputazione e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; 2) violazione dell'art. 192 c.p.p. con riferimento alla valutazione delle prove, deducendo l'insussistenza dell'estorsione per mancata prova della minaccia e per l'effetto dell'alcol sulla volontà dell'imputato; 3) violazione dell'art. 133 c.p., per mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità, sostenendo il ridotto disvalore dei fatti (consumo gratuito di cibi e bevande) e l'assenza di prove di collegamenti con ambienti criminali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza inammissibile nella parte relativa al giudice di primo grado perché non dedotta in appello e manifestamente infondata rispetto alla Corte territoriale che ha confermato la responsabilità per fatti unificati dalla continuazione. Il secondo motivo è stato escluso in quanto non consentito in cassazione nella forma dedotta (la valutazione delle risultanze probatorie non può essere impugnata come violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e la censura sulla motivazione è risultata generica); la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta aderente alle prove (dichiarazioni della persona offesa e del padre). Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte di appello ha motivatamente escluso la lieve entità richiamando i parametri della Corte Costituzionale e la gravità delle minacce e delle richieste di denaro. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali per questo grado e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    Principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ritiene che non vi sia stata violazione nella conferma della responsabilità per i fatti così come contestati e unificati dalla continuazione

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b) e e comma 3

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione e i limiti di ammissibilità; la Corte ha richiamato che alcune doglianze (es. violazione di legge in relazione alla valutazione delle prove) non sono ammissibili e che doglianze non sollevate in appello possono essere inammissibili ai sensi del comma 3

  • art. 192 c.p.p.

    Regola la valutazione delle risultanze probatorie; la Corte afferma che le doglianze inerenti la valutazione della prova non possono essere dedotte come vizio di legge in cassazione ma, se rilevanti, solo sotto il profilo della motivazione e nei limiti previsti

  • art. 133 c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti e sulla lieve entità: la Corte territoriale ha valutato e escluso la lieve entità in base ai parametri applicabili, decisione non sindacabile in cassazione

  • art. 94 c.p.

    Richiamata in motivazione con riferimento alla condizione di ubriachezza abituale che può assumere rilievo aggravante; la Corte di merito ha ritenuto che l'alterazione alcolica non esclude il dolo e può integrare un quadro aggravante

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e i pagamenti a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condanna al pagamento delle spese e alla somma da versare alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 120 del 24/05/2023

    Richiamata come parametro interpretativo per la valutazione della lieve entità; la Corte di appello ha applicato i criteri indicati per escludere la diminuente

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 29541/2020 e altre pronunce)

    Richiamata per il principio secondo cui non è consentito dedurre in cassazione la violazione dell'art. 192 c.p.p. quale motivo di diritto per censurare la valutazione delle prove

Massime di principio

  • Non possono essere sollevate in cassazione doglianze nuove rispetto a quelle depositate in sede di appello; questioni omesse in appello rischiano l'inammissibilità in Cassazione.
  • Le critiche alla valutazione delle prove (art. 192 c.p.p.) non sono ammissibili come motivi di cassazione di violazione di legge; tali censure possono essere esaminate solo nei limiti del vizio di motivazione e se dedotte con specificità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La presenza di rapporti di amicizia o l'abuso di alcol non escludono automaticamente la rilevanza penale della condotta: la prova della minaccia e dell'effetto intimidatorio sulla vittima resta determinante.
  • L'attenuante della lieve entità va valutata complessivamente, considerando non solo il valore economico del bene ma anche la gravità delle condotte, la persistenza delle richieste e le minacce rivolte anche ai familiari; la mera bassezza del valore non garantisce la concessione della diminuente.
  • Una motivazione di merito che richiami dichiarazioni testimoniali coerenti e spiegazioni concrete difficilmente viene disattesa in Cassazione se la censura è generica.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese del grado e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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