Cassazione Civile, Ordinanza n. 35074/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un professionista aveva agito contro una compagnia assicurativa per ottenere un maggior compenso, al netto di un acconto già ricevuto, per l'attività di perito liquidatore svolta in relazione a singoli sinistri stradali. Sosteneva che, per le attività ulteriori rispetto al compenso forfettario pattuito, dovesse applicarsi in via analogica la tariffa a vacazioni prevista per i periti industriali. I giudici di merito avevano però ritenuto la domanda improponibile per abusivo frazionamento del credito, osservando che il rapporto era regolato da accordi unitari e che il creditore aveva proposto separate azioni per ciascun sinistro. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: i terzo e quarto contestavano, sotto diversi profili, la valutazione di inefficacia del disconoscimento di conformità delle scritture contrattuali e la rilevanza dei documenti del 2006 e del 2010; i primi due censuravano la declaratoria di improponibilità per abusivo frazionamento, sostenendo che le singole pretese erano autonomamente azionabili e che le attività ulteriori non erano coperte dagli accordi richiamati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi del Tribunale: il disconoscimento di conformità era stato correttamente reputato generico e il ricorrente non aveva indicato un vizio specifico della motivazione; inoltre la censura sull'irrilevanza del documento del 2010 non scalfiva l'accertamento dell'esistenza di un accordo quadro unitario, già desumibile dal documento del 2006. Ha poi respinto i primi due motivi, richiamando il consolidato principio delle Sezioni Unite sull'abusivo frazionamento del credito: quando più pretese derivano dal medesimo rapporto e dal medesimo fatto costitutivo, e la loro separata proposizione comporta duplicazione istruttoria e dispersione della conoscenza della vicenda, il frazionamento è consentito solo se il creditore alleghi un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Nel caso concreto tale interesse non è emerso, poiché il rapporto era continuativo, regolato in modo uniforme e riconducibile a uno schema negoziale unitario. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Le domande aventi ad oggetto distinti diritti di credito derivanti da un medesimo rapporto di durata possono essere proposte separatamente solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; in mancanza, il frazionamento è abusivo quando le pretese appartengono al medesimo ambito oggettivo di possibile giudicato e richiedono un'istruttoria sostanzialmente identica.
- Il disconoscimento di conformità di documenti prodotti in copia deve essere specifico e riferito a singoli documenti; un disconoscimento generico è inefficace e non impedisce al giudice di valutarne la rilevanza probatoria.
- In sede di legittimità, la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, specie quando si limiti a proporre una diversa lettura del merito senza indicare l'errore giuridico o logico del giudice di merito.
- Quando un rapporto professionale è regolato da un accordo quadro che disciplina in modo unitario modalità di svolgimento dell'attività e criteri di remunerazione, le singole pretese economiche maturate in esecuzione di quel rapporto tendono a essere ricondotte a un'unica fonte negoziale ai fini della valutazione sull'ammissibilità della tutela frazionata.
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