Ordinanza n. 726/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Questore della Provincia di Milano n. prot. -OMISSIS- emesso in data 02.03.2026 e notificato in data 04.03.2026 con cui è stata disposta la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- e il contestuale diniego di un permesso ad altro titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Milano di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e contestuale diniego di rilascio di un permesso ad altro titolo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Milano ha revocato il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e ha contestualmente negato il rilascio di un permesso ad altro titolo, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il provvedimento si fonda esclusivamente sull'intervenuta adozione, da parte del Ministro dell'Interno, di un decreto di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato, attualmente impugnato dinanzi al TAR Lazio - Roma. Nel corso del giudizio è emerso che l'espulsione è stata eseguita e che il ricorrente si trova all'estero.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora, ritenendo insussistente il danno grave e irreparabile. Poiché il decreto di espulsione, allo stato valido ed efficace, impedisce comunque al ricorrente di rientrare nel territorio nazionale, la revoca del permesso di soggiorno non determina l'attuale lesione sostanziale rilevante ai fini cautelari: l'impedimento al reingresso deriva dal decreto di espulsione, che costituisce il provvedimento lesivo attuale e sostanziale. Il Tribunale non ha definito il merito della legittimità della revoca né dell'espulsione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui il danno grave e irreparabile; nel caso concreto il requisito del periculum in mora è stato ritenuto insussistente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone la dimostrazione di un danno grave e irreparabile attuale e concreto, non meramente eventuale.
- Quando l'effetto lesivo lamentato consiste nell'impossibilità di rientrare nel territorio nazionale, ma tale impedimento deriva direttamente da un decreto di espulsione valido ed efficace, non sussiste il periculum in mora rispetto alla distinta revoca del permesso di soggiorno, poiché l'eventuale sospensione di quest'ultima non consentirebbe comunque il reingresso.
- Ai fini della tutela cautelare, il giudice deve individuare il provvedimento che determina in concreto l'attuale lesione della sfera giuridica dell'interessato; la tutela non può essere concessa contro un atto la cui sospensione non rimuoverebbe l'effetto pregiudizievole.
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