Cassazione Penale, Sentenza n. 17171/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, con incidente di esecuzione, la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza n. 1446/2023 (condanna per rapina impropria ex art. 628, comma secondo, c.p.), invocando l'applicazione dell'attenuante della lieve entità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, che ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva la diminuzione della pena fino a un terzo qualora il fatto risulti di lieve entità. Il ricorrente ha sostenuto che i beni sottratti avevano valore minimo (gettone autolavaggio, ricarica telefonica, passaporto, cacciavite, pinza, due profumi), che l'azione consisterebbe in una unica spinta senza lesioni e che il fatto sarebbe occasionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza, confermando che il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato i principi stabiliti dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità: nella valutazione per la configurabilità dell'attenuante di lieve entità devono essere considerati, oltre al valore del bene, la modalità plurima dell'azione, la pluralità di oggetti sottratti da più auto, la reazione violenta nei confronti di agenti intervenuti e la sottrazione di documento (passaporto). Tali elementi, già accertati nella sentenza di condanna, escludono la speciale tenuità del fatto. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di rapina impropria. La Corte costituzionale (sent. n. 86/2024) ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevedeva la diminuzione della pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità; ciò ha aperto la possibilità, anche in fase esecutiva, di chiedere la rideterminazione della pena mediante riconoscimento dell'attenuante.
Corte costituzionale, sent. n. 86 del 2024
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 nella parte che non prevede la riduzione fino a un terzo se il fatto è di lieve entità; individua gli indici per la lieve entità (natura, specie, mezzi, modalità, circostanze, tenuità del danno o del pericolo) e sottolinea la necessità di una 'valvola di sicurezza' rispetto al minimo edittale.
Parametro normativo per la determinazione della pena (titolare dei criteri di applicazione della pena), che il giudice deve considerare nella rideterminazione.
Criteri per determinazione della pena in concreto (circostanze attenuanti/aggravanti), che il giudice dell'esecuzione deve applicare nella valutazione della lieve entità nei limiti del giudicato.
Sez. 1, n. 14861 del 16/02/2024 (Alario) e giurisprudenza correlata
Principio secondo cui, dopo una declaratoria di illegittimità costituzionale che incide sulla commisurazione della pena, il condannato può chiedere la rideterminazione in esecuzione e il giudice 'in executivis' deve valutare la sussistenza dell'attenuante nei limiti del giudicato.
Sezioni unite, n. 42124 del 27/06/2024 (Nafi)
Per la rapina la lieve entità non si valuta solo sul modesto valore economico del bene sottratto: è necessaria una valutazione complessiva della lesività patrimoniale e della offensività nei confronti della libertà e dell'integrità personale; l'attenuante è riservata a casi di lesività davvero minima.
Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 (Gatto)
Principio generale sulla rideterminazione della pena dopo dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma penale che incide sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio: il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato se non interamente eseguita, entro i limiti del giudicato e della successione delle leggi penali nel tempo.
Massime di principio
- Dopo una pronuncia della Corte costituzionale che incide sulla commisurazione della pena, il condannato può chiedere in sede esecutiva la rideterminazione della pena invocando l'attenuante della lieve entità; il giudice dell'esecuzione ha poteri valutativi ma è vincolato dagli accertamenti e dalle apprezzazioni già contenuti nel giudicato.
- Nella valutazione della lieve entità si devono considerare complessivamente: natura, mezzi e modalità dell'azione, esiguità del danno o del pericolo, estemporaneità della condotta, scarsità dell'offesa personale e assenza di profili organizzativi; nessun singolo elemento (es. valore economico del bene) è decisivo da solo.
- Per il reato di rapina (anche impropria) la valutazione è più rigorosa: va ponderata la plurioffensività del delitto (patrimonio e integrità/libertà personale), perciò la lieve entità è eccezionale se è intervenuta violenza o minaccia, se vi sono più condotte o più vittime, o se è stato sottratto un documento importante (es. passaporto).
- Se i fatti accertati nella sentenza di condanna evidenziano pluralità di condotte, pluralità di oggetti sottratti, reazione violenta verso intervenuti o elementi organizzativi, tali elementi ostano al riconoscimento dell'attenuante di lieve entità.
- La mera scarsità del valore economico dei beni sottratti non garantisce di per sé la riduzione della pena; occorre valutare insieme gli effetti complessivi sul bene patrimoniale e sui beni della persona tutelati dalla norma.
- Proceduralmente, la richiesta di rideterminazione va proposta al giudice dell'esecuzione mediante incidente di esecuzione; in caso di rigetto il ricorrente può appellare/impugnare nei modi previsti ma assume il rischio di rimanere gravato delle spese processuali in caso di esito negativo.
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