Cassazione Penale, Ordinanza n. 28175/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva confermato la condanna per furto ma aveva escluso l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, riducendo la pena. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'asportazione dei pannelli non fosse sufficiente a integrare l'aggravante della violenza sulle cose. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché l'aggravante della violenza sulle cose ricorre quando l'agente impiega energia fisica causando rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione, mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale, rendendo necessaria un'attività di ripristino; nel caso concreto l'asportazione dei pannelli rientrava in tale nozione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da adeguata motivazione, valorizzando l'assenza di condotte collaborative, la fuga immediata e la ricostruzione difensiva ritenuta poco plausibile e illogica. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il fatto è qualificato come furto; la decisione riguarda in particolare un'aggravante del reato e il trattamento sanzionatorio.
È richiamata l'aggravante della violenza sulle cose, che si integra quando l'agente produce rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione, mutamento di destinazione o distacco di una componente essenziale della cosa altrui.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione adeguata, valorizzando la mancata collaborazione, la fuga e la non plausibilità della versione difensiva.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di furto, l'aggravante della violenza sulle cose sussiste non solo quando vi sia distruzione della cosa, ma anche quando l'agente eserciti energia fisica sulla res altrui causando un'alterazione materiale o funzionale che richieda un intervento di ripristino.
- Il distacco di una componente essenziale della cosa, quando incide sulla funzionalità del bene e impone attività di ripristino, integra la violenza sulle cose ai fini dell'aggravamento del furto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito espone una motivazione non apparente, fondata su elementi concreti della condotta e della personalità processuale dell'imputato, come l'assenza di collaborazione e la fuga immediata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono nella mera contrapposizione di letture ermeneutiche e fattuali incompatibili con la consolidata giurisprudenza di legittimità o quando contestano valutazioni di merito sorrette da motivazione adeguata.
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