Cassazione Penale, Ordinanza n. 35832/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva applicato la pena ai sensi del patteggiamento. Con un unico motivo ha lamentato la mancanza di motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., deducendo che non sarebbe stata verificata l’insussistenza di cause di proscioglimento. Non ha però indicato quale specifica causa di proscioglimento sarebbe stata indebitamente pretermessa. Il Tribunale aveva motivato diffusamente la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. richiamando le risultanze del verbale di arresto e il sequestro delle sostanze stupefacenti trovate nella disponibilità del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano. Ha rilevato che, contro una sentenza di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ammette il ricorso soltanto per le tassative ipotesi di violazione di legge previste dalla norma; la doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientrava tra i motivi consentiti. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva specificato la causa di proscioglimento asseritamente trascurata e che il Tribunale aveva comunque motivato sul punto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;
La disposizione consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata quando il ricorso è basato su motivi non consentiti rispetto alla tipologia della decisione impugnata.
in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione soltanto nei casi tassativi di violazione di legge previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi consentito il ricorso che censuri la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Rilevato che, peraltro, lo stesso ricorrente non deduce quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa e il Tribunale di Pesaro ha diffusamente motivato la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla risultanze del verbale di arresto del ricorrente e del sequestro delle sostanze stupefacenti rinvenute nella sua disponibilità;
La doglianza relativa all’omessa applicazione dell’art. 129 c.p.p. deve individuare la specifica causa di proscioglimento asseritamente trascurata; nel caso esaminato, la Corte ha inoltre rilevato che il giudice del patteggiamento aveva motivato sulla sua mancata applicazione.
Massime di principio
- In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per le ipotesi tassative di violazione di legge previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito dedurre, al di fuori di tali ipotesi, la mancata verifica delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p.
- La censura con cui si lamenta la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. deve indicare quale specifica causa di proscioglimento sarebbe stata indebitamente pretermessa.
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