Cassazione Penale, Sentenza n. 00084/2026 del 02/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della determinazione della pena applicata con patteggiamento ex art. 444 c.p.p.: il ricorrente lamenta che il GUP avrebbe calcolato in modo errato la pena base e le successive maggiorazioni e riduzioni. In particolare sostiene che il giudice ha preso la pena base nel minimo edittale (anni 5 e €1.000), ha poi applicato l'aumento per continuazione, e successivamente ha esteso le riduzioni per le attenuanti generiche e per la riparazione del danno (ciascuna un terzo) non sulla pena del più grave reato ma sulla pena già aumentata per la continuazione; infine è stata applicata la riduzione di un terzo per il rito, ottenendo una pena finale (secondo il ricorrente) non correttamente calcolata e meritevole di annullamento e rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, pur sussistendo un errore metodologico nella determinazione delle riduzioni (le attenuanti sono state applicate sulla pena comprensiva dell'aumento per continuazione), la pena complessiva così determinata non risulta "illegale" perché non è dimostrato che si collochi al di sotto della forbice edittale prevista dalla legge: in concreto la Corte ha osservato che l'aumento per continuazione può, nei casi concreti, essere quantificato anche in un solo giorno e che, operando un corretto conteggio (o calibrando l'aumento per continuazione), si potrebbe ottenere la stessa pena senza violare i limiti edittali. Perciò la censura del ricorrente è stata respinta e il ricorso rigettato (con conferma della sentenza di patteggiamento).
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); nella vicenda è il titolo giuridico della sentenza impugnata (pena patteggiata applicata dal GUP).
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, Sent. n. 34216 del 9/5/2024 Rv. 286990)
Principio richiamato secondo cui la pena è illegale quando, a seguito di calcoli errati, risulti inferiore alla forbice edittale prevista dalla fattispecie; non ogni errore di calcolo determina l'illegittimità della sanzione se, mediante corretta applicazione dei criteri (es. modulazione dell'aumento per continuazione), la pena può ricadere nei limiti legali.
Massime di principio
- La "pena illegale" si ha quando il risultato finale è al di sotto del minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice; un errore di calcolo non è automaticamente motivo di annullamento se il risultato può essere ricondotto ai limiti legali con una rettifica ragionevole.
- Nella determinazione della pena in presenza di più reati in continuazione la corretta sequenza di calcolo è fondamentale: in linea generale si determina la pena per il reato più grave, si applicano le eventuali attenuanti sul relativo importo e poi si computa l'aumento per continuazione; l'errata applicazione di questa sequenza può rendere la determinazione "illegittima" ma non necessariamente "illegale".
- L'aumento per continuazione è discrezionale nella misura (entro i limiti previsti) e, se dai documenti emerge che l'aumento poteva essere quantificato in misura minima (anche un giorno), la Corte può ritenere che l'errore formale non abbia prodotto un effetto sostanziale illegale sulla pena complessiva.
- Per ottenere l'annullamento di una sentenza per il calcolo della pena, il ricorrente deve dimostrare non solo l'errore metodologico, ma anche che l'errore abbia prodotto una pena che si pone al di sotto dei limiti edittali o che comunque incida in modo decisivo sui diritti processuali; altrimenti il ricorso può essere respinto.
- Prassi consigliata: nelle impugnazioni contestare l'esatto computo numerico e fornire un ricalcolo alternativo che dimostri in modo incontrovertibile la illegittimità/illegalità della pena; per il giudice, motivare esplicitamente la quantificazione dell'aumento per continuazione e l'ordine di applicazione delle riduzioni.
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