Cassazione Penale, Ordinanza n. 11333/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva applicato la pena. Dal testo emerge che il ricorso deduceva un vizio di motivazione della sentenza, in particolare in relazione alla verifica della responsabilità dell'imputato. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza applicativa della pena, il ricorso è limitato alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso concreto la censura non riguardava né una difformità tra richiesta e decisione, né vizi della volontà dell'imputato, né la qualificazione del fatto, né l'irrogazione di una pena illegale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza applicativa della pena. Ha ritenuto che la doglianza di vizio di motivazione sulla responsabilità non rientri tra i motivi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Per effetto dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., sono seguite le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.: condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
violazione di legge in esso tassativamente indicate
nelle sentenze applicative della pena il ricorso per cassazione è ammesso solo per le ipotesi di violazione di legge espressamente previste, non per censure di motivazione sulla responsabilità
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena
sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Jazouli)
richiamata per il concetto di pena illegale, che qui non ricorre
inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità nei casi previsti
disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, tra cui spese processuali e somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Contro la sentenza applicativa della pena il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi di violazione di legge tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione dei motivi che investono il merito o la motivazione sulla responsabilità.
- La censura relativa a un vizio di motivazione della decisione non è deducibile in cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, salvo che si traduca in una delle specifiche violazioni di legge consentite dalla norma.
- Non integra motivo ammissibile la semplice contestazione della verifica della responsabilità dell'imputato quando la sentenza impugnata sia stata resa in applicazione della pena su richiesta, se non ricorrono difformità tra richiesta e decisione, vizi della volontà, errata qualificazione del fatto o pena illegale.
- L'inammissibilità del ricorso dichiarata de plano comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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