Ordinanza n. 1313/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. 426554 del 24.10.2025, conosciuto in data 04.02.2026, emesso dalla Prefettura di Napoli recante revoca del modello 209 rilasciato in favore del ricorrente, a definizione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato inoltrata dal datore di lavoro “C.G.A. società a responsabilità limitata semplificata”, l.r. Argento Tommaso, esitata in nulla osta prot. P-NA/L/Q/2022/100501. Nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del modello 209 rilasciato nell'ambito di un'istanza di nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Napoli che aveva revocato il modello 209 rilasciato in relazione a un nulla osta al lavoro subordinato richiesto dal datore di lavoro. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente ha dedotto e documentato l'effettiva esistenza, sin dall'origine, del rapporto di lavoro con il datore indicato, nell'anno 2023. Le circostanze successivamente evidenziate dalla Guardia di Finanza riguardavano condotte o situazioni riconducibili esclusivamente alla sfera del datore di lavoro, quando l'azienda era già cessata.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento prefettizio impugnato. In questa fase sommaria, il fumus boni iuris è stato ravvisato nella documentazione prodotta dal ricorrente, che sembrerebbe comprovare l'effettività originaria del rapporto di lavoro. Il giudice ha ritenuto rilevante che le circostanze successivamente accertate dalla Guardia di Finanza fossero intervenute quando l'azienda era già cessata e fossero comunque riconducibili esclusivamente al datore di lavoro, senza che emergesse, allo stato, una responsabilità del ricorrente idonea a giustificare la revoca. L'ordinanza non contiene una valutazione espressa e autonoma del periculum in mora. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 24 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per le peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base della valutazione sommaria propria della fase cautelare, il TAR ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di revoca può essere disposta quando la documentazione prodotta dal destinatario fornisca, a un primo esame, riscontro dell'effettività originaria del rapporto giuridico o lavorativo posto a fondamento del titolo revocato.
- Le irregolarità o le circostanze pregiudizievoli successivamente accertate, se riferibili esclusivamente alla sfera del datore di lavoro e intervenute quando l'impresa era già cessata, non possono essere automaticamente imputate al lavoratore straniero per giustificare, in via cautelare, la revoca del titolo a lui rilasciato, ove risulti comprovata l'effettività originaria del rapporto di lavoro.
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