Cassazione Penale, Sentenza n. 15155/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (fino a 227.000 euro) disposto dal G.i.p. per presunto profitto del reato di truffa aggravata. Si contesta che, in qualità di direttore dei lavori, insieme ad altri (proprietari e rappresentante dell'impresa), avrebbe ottenuto crediti fiscali inesistenti tramite documentazione attestante lavori edili mai eseguiti. In sede di riesame la difesa aveva prodotto documentazione (pratiche amministrative, contratti di subappalto con esecuzione e pagamenti, forniture di materiali, stati di avanzamento redatti da un professionista non indagato, documenti della committenza) a sostegno dell'effettiva esecuzione, anche parziale, dei lavori; inoltre si contestava la motivazione apparente del Tribunale sia in ordine al fumus commissi delicti (omessa valutazione degli elementi difensivi e mancata considerazione della possibilità di esecuzione parziale e della misura del profitto) sia in ordine al periculum in mora (motivazione generica e basata su congetture senza concreta prognosi di dispersione delle somme).
La decisione
La corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato la carenza motivazionale del Tribunale nel non aver valutato in modo autonomo e puntuale la documentazione prodotta dalla difesa, la quale era idonea a mettere in dubbio l'ipotesi dell'inesistenza assoluta dei lavori e a suggerire l'esistenza di una loro esecuzione almeno parziale. Per tali ragioni la sentenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Firenze per un nuovo giudizio, con l'obbligo di riesaminare gli argomenti difensivi, valutare concretamente se essi contrastino l'ipotesi accusatoria e, più in generale, verificare compiutamente il fumus commissi delicti e le esigenze cautelari alla luce dell'intera raccolta indiziaria.
Norme richiamate
Riferito al dovere di motivazione del provvedimento cautelare e all'obbligo del giudice del riesame di valutare autonomamente gli elementi prodotti dalla difesa; la corte ha ritenuto che la mancata autonoma valutazione integri vizio di motivazione.
Riferito alle misure cautelari e ai relativi presupposti (fumus commissi delicti e periculum in mora); la corte ha evidenziato che la motivazione sul periculum non può essere meramente apparente o congetturale ma deve fondarsi su elementi concreti.
Massime di principio
- Il giudice del riesame ha l'obbligo di valutare in modo autonomo e motivato gli elementi prodotti dalla difesa: la semplice riproposizione senza esame equivale a difetto di motivazione e può condurre all'annullamento del provvedimento cautelare.
- La motivazione sul fumus commissi delicti richiede un esame dettagliato della documentazione controfattuale (es. contratti, pagamenti, forniture, stati di avanzamento) e non può limitarsi ad affermazioni generiche.
- La presenza di certificazioni o stati di avanzamento redatti da professionisti non indagati è elemento da valutare concretamente e può ridurre la credibilità dell'ipotesi di falsa rappresentazione integrale dei lavori.
- La prova di una esecuzione parziale dei lavori può incidere sia sul riconoscimento del credito fiscale sia sulla misura del presunto profitto: il giudice deve quantificare l'eventuale profitto derivante da una rappresentazione parziale divergente rispetto a quanto effettivamente realizzato.
- La valutazione del periculum in mora (rischio di dispersione) deve essere fondata su elementi prospettici concreti e non su congetture o affermazioni apodittiche; motivazioni generiche sono vulnerabili al gravame.
- In presenza di difetti motivazionali il rimedio più probabile è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, non l'automatica revoca della misura; il giudice di merito deve rideterminare la decisione alla luce delle valutazioni mancanti.
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