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Sentenza

Sentenza n. 2626/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 00188/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202406867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale inibitorio dell'apertura di un nuovo accesso carraio su via Tiziano Vecellio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato una denuncia di inizio attività per realizzare un nuovo accesso carraio al proprio terreno edificabile, individuando via Tiziano Vecellio quale strada di accesso. Il Comune aveva ordinato di non eseguire i lavori, ritenendo insufficiente la documentazione e rilevando che via Buonarroti era un percorso pedonale-ciclabile non idoneo al transito veicolare, mentre via Tiziano Vecellio, per la parte interessata, risultava privata. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo non provata la natura pubblica o a uso pubblico di via Vecellio e irrilevante l'eventuale interclusione del fondo, in quanto questione inerente ai rapporti privatistici con i proprietari della strada. In appello, la società ha dedotto che via Vecellio fosse pubblica sulla base degli strumenti urbanistici comunali, ha chiesto una consulenza tecnica d'ufficio e ha richiamato una pronuncia civile relativa alla mancata interclusione del fondo. Ha inoltre sostenuto che la strada dovesse essere considerata pubblica o acquisita dal Comune perché asservita a un piano di utilizzo e perché l'amministrazione avrebbe dovuto imporre la stipula di una convenzione di lottizzazione e la cessione delle opere di urbanizzazione. È stata infine riproposta la domanda risarcitoria. Il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello e ha reiterato l'eccezione di inammissibilità per omessa notifica ai proprietari dei mappali interessati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, potendo prescindere dalle questioni di rito perché il ricorso di primo grado era infondato nel merito. Ha comunque confermato che la notifica ad almeno un controinteressato era sufficiente ai sensi dell'art. 41 c.p.a. Il primo motivo è stato respinto perché spettava alla società dimostrare la natura pubblica della strada, trattandosi di fatto costitutivo della domanda. Gli estratti degli strumenti urbanistici non erano sufficienti, poiché le risultanze catastali indicavano chiaramente la proprietà privata di via Vecellio e tale circostanza non era stata specificamente contestata. Anche la successiva classificazione urbanistica della strada come privata non era stata contestata, sicché la precedente classificazione come strada pubblica risultava irrilevante. Il secondo motivo è stato respinto perché l'eventuale mancata stipula di una convenzione di lottizzazione e la mancata acquisizione della strada da parte del Comune non incidevano sulla legittimità del provvedimento inibitorio: anche l'eventuale illegittimità dei titoli edilizi rilasciati ai proprietari vicini non avrebbe determinato l'acquisizione della strada al patrimonio comunale né un'illegittimità derivata dell'atto impugnato. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, poiché fondata sull'asserita illegittimità del provvedimento, esclusa dal rigetto dei primi due motivi. La società appellante è stata condannata alle spese di lite in favore del Comune, liquidate in euro 5.000, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.a.

    La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato è stata ritenuta sufficiente ai fini processuali.

Massime di principio

  • Quando la natura pubblica o a uso pubblico di una strada è invocata per ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo, l'onere di provarla grava sul ricorrente, trattandosi di fatto costitutivo della domanda.
  • La proprietà privata della strada risultante dalle risultanze catastali, ove non specificamente contestata, non è superata dalla mera indicazione della strada negli strumenti urbanistici; la classificazione urbanistica, da sola, non dimostra l'acquisizione della strada al patrimonio pubblico né l'esistenza di un uso pubblico.
  • L'eventuale classificazione urbanistica pregressa di una strada come pubblica è irrilevante quando la successiva classificazione come privata non sia specificamente contestata e la proprietà privata risulti dagli atti catastali.
  • La mancata stipulazione di una convenzione di lottizzazione o la mancata cessione al Comune delle opere di urbanizzazione non determina, di per sé, l'acquisizione pubblica della strada né l'illegittimità derivata di un successivo provvedimento amministrativo relativo all'utilizzo della strada.
  • L'eventuale illegittimità dei titoli edilizi rilasciati a proprietari confinanti non produce automaticamente l'illegittimità derivata di un distinto provvedimento amministrativo, se manca un nesso diretto tra i due atti e non si verifica l'effetto acquisitivo dedotto dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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