Cassazione Penale, Sentenza n. 16303/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che aveva confermato la condanna per coltivazione di piante di cannabis con la circostanza aggravante dell"ingente quantità (art. 80, comma 2 DPR 309/90). Il ricorrente deduceva carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alle modalità di campionamento e di quartatura del materiale vegetale sequestrato: contestava la rappresentatività del campione n.2 (260 g) rispetto ai circa 46 kg di materiale sequestrato, che comprendeva rami e fusti privi di capacità drogante, sostenendo che la relazione tecnica del RIS aveva considerato prevalentemente le inflorescenze (circa il 25% della pianta) e quindi aveva sovrastimato il principio attivo applicandone la percentuale all"intero reperto, determinando erroneamente il superamento della soglia per l"ingente quantità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello e del Tribunale fosse logicamente coerente, avendo dettagliato le operazioni di sequestro, quartatura e campionamento e non rilevando aporie o violazioni di legge. Ha osservato che il vizio di campionamento prospettato dal ricorrente era di natura fattuale, in gran parte congetturale e non tempestivamente dedotto durante le operazioni di campionatura; inoltre, anche concedendo un ipotetico sbilanciamento, la relazione tecnica dava un valore del principio attivo (somma dei due campioni) maggiore del doppio della soglia prevista per l"ingente quantità, per cui l"errore non risultava decisivo ai fini della statuizione aggravata. Di conseguenza la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell"art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma evocata quale criterio per la valutazione dell"aggravante dell"ingente quantità; la Corte ha ritenuto che i risultati delle analisi, anche sommati, superassero la soglia prevista, giustificando l"aggravante.
Richiamato in relazione alla correttezza delle operazioni di campionamento e repertazione; i giudici di merito sono stati ritenuti conformi alle prescrizioni sul procedimento di repertazione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamato per delimitare il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione: il controllo è limitato alla coerenza logica e non alla riconsiderazione dei fatti o alla migliore ricostruzione probatoria.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza citata (Sez. Un., n.36258/2012; Sez. U., n.14722/2020 e altre)
Precedenti utilizzati per consolidare il principio secondo cui il giudice di cassazione non può rivedere la valutazione di merito e per affermare che risultati tecnici che superano abbondantemente la soglia rendono non decisivo un'eventuale parziale viziosità del campionamento.
Massime di principio
- In Cassazione il controllo sulla motivazione è limitato alla coerenza logica; non è consentita una rivalutazione libera delle prove o della migliore ricostruzione dei fatti.
- Le contestazioni tecniche sul campionamento devono essere sollevate tempestivamente (idealmente al momento delle operazioni di repertazione/campionamento) e devono emergere con chiarezza dagli atti per poter essere valutate in sede di legittimità.
- Per essere decisivo in cassazione, un presunto errore di campionamento deve riguardare una prova decisiva e risultare evidente dagli atti; mere argomentazioni congetturali o generiche non sono sufficiente.
- Se le analisi sui campioni, anche considerati congiuntamente, indicano un principio attivo nettamente superiore alla soglia prevista dalla norma aggravante, la circostanza aggravante può essere confermata anche se sussistono dubbi sulla rappresentatività parziale del campione.
- La partecipazione o la mancata immediata contestazione alle operazioni di campionatura indebolisce le successive impugnazioni sul metodo di repertazione.
- Per prevenire il rischio di inefficacia dei rilievi in sede di legittimità, difesa tecnica e consulenti dovrebbero documentare dettagliatamente le criticità del campionamento nei verbali e proporre verifiche tecniche tempestive in sede di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16271/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16272/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16276/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16277/2026 del 06/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →