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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26602/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma, in appello, delle loro condanne per reati connessi al traffico di cocaina contestando principalmentedo: l'affermazione della sussistenza di un'associazione per delinquere (art. 74 d.P.R. 309/1990) per mancata prova della "affectio societatis" e di una organizzazione stabile; la mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità (art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990); vizi di motivazione sulla qualificazione di ruoli apicali (promotore/organizzatore) e sul concorso nella cessione di 808 grammi di cocaina (capo H); il diniego delle attenuanti generiche in capo a Spallina; contestazioni circa la valutazione degli elementi probatori (conversazioni intercettate, utenze dedicate, luoghi di stoccaggio, modalità operative, contabilità e reclutamento di nuovi sodali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui, da marzo a novembre 2020, operò un'associazione finalizzata al traffico di cocaina promossa e organizzata da Roberto Scordamaglia e Simon Spallina, con la partecipazione di Maurizio Lorrai e altri. Sono state ritenute probatorie le conversazioni intercettate e gli indici organizzativi (ruoli distribuiti, contabilità, utenze dedicate, basi operative, reclutamento, controlli e rendicontazione). La Corte ha altresì confermato la non applicabilità dell'art. 74, comma 6 (ipotesi lieve), ritenendo che alcune condotte, in particolare la cessione collegata ai 808 grammi, non rientrassero nella lieve entità e che il gruppo avesse capacità operativa e clientela estesa. Ha respinto i profili che chiedevano la revisione della qualificazione di promotore/organizzatore e il mancato riconoscimento delle attenuanti: la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Individua le condotte 'di lieve entità' (comma 5) come possibili reati-fine; la Corte ha richiamato tale disposizione per valutare quali condotte, nel quadro associativo, possano essere ricondotte all'ipotesi meno grave e per valutare l'applicabilità dell'art. 74, comma 6.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 1

    Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e tipizza ruoli alternativi (promuove, costituisce, dirige, organizza, finanzia). La Corte ha interpretato la fattispecie richiedendo accordo criminoso, programma criminoso indeterminato e minimo di organizzazione: elementi ritenuti provati nel caso concreto.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6

    Prevede l'ipotesi autonoma di associazione per delinquere di 'lieve entità'. La Corte ha chiarito che per riconoscerla occorre che il sodalizio, sin dalla sua costituzione, sia destinato esclusivamente a delitti di lieve entità e che tutte le attività ricadano nell'art. 73, comma 5; la presenza di cessioni rilevanti (es. 808 g) e capacità organizzativa esclude l'applicabilità.

  • Codice penale, artt. 416 e 416-bis

    Richiamati per spiegare l'assenza di una definizione normativa e la necessità che la figura associativa sia delineata dalla giurisprudenza: la Corte ha applicato i principi giurisprudenziali sull'accordo criminoso, l'organizzazione minima e l'affectio societatis.

  • Codice penale, art. 62-bis

    disciplina le attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti per carenza di elementi positivi, biografia penalmente rilevante e valenza utilitaristica delle ammissioni.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Norma processuale richiamata come base formale dei ricorsi per cassazione proposti contro le sentenze pronunciate in grado di appello. La Corte ha proceduto alla valutazione dei motivi ai sensi di tale disposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Riferimento alle ragioni di decisione censurabili in cassazione: la Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità, che non consente la revisione libera della prova se non per vizio di motivazione manifesto, contraddittorio o illogico.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7 e art. 74, comma 7

    Richiamati nel corso della discussione in relazione alla collaborazione e alle attenuanti specifiche: la Corte ha distinto la collaborazione processuale da una mera ammissione utilitaristica e ha ritenuto che la mancata collaborazione efficace possa ostare al riconoscimento di attenuanti.

Massime di principio

  • Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è richiesta una formalizzazione scritta dell'accordo: è sufficiente un 'pactum sceleris' di fatto accompagnato da una organizzazione, anche rudimentale, e dalla consapevole partecipazione (affectio societatis).
  • La prova dell'associazione si costruisce in positivo mediante l'insieme degli indici (distribuzione di ruoli, contabilità comune, utenze dedicate, basi operative, reclutamento, controlli e rendicontazione) e non con un singolo elemento isolato.
  • La durata limitata delle attività non esclude l'associazione: anche un periodo relativamente breve può essere sufficiente se emergono elementi costanti e ripetitivi che dimostrino la stabilità dell'accordo e l'operatività del sodalizio.
  • L'ipotesi di 'lieve entità' (art. 74, comma 6) richiede che sin dalla costituzione il gruppo sia finalizzato esclusivamente a reati di lieve entità e che tutte le attività rientrino nell'art. 73, comma 5; la presenza di forniture rilevanti o capacità di rifornire ampia clientela esclude l'applicabilità.
  • La qualificazione di promotore/organizzatore si fonda sulla prova del concreto esercizio di funzioni direttive e organizzative (reclutamento, disposizioni sulle risorse, controllo e coordinamento): per contestarla occorre dimostrare l'assenza di tali elementi, non proporre una interpretazione alternativa dei fatti.
  • Il rigetto delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica elementi decisivi ostativi (biografia, modalità di esecuzione, utilitarietà delle ammissioni); non è richiesto l'esame di ogni singolo elemento favorevole prospettato dalla difesa.
  • In cassazione il sindacato sulla prova è limitato: la Corte verifica la coerenza logica e la completezza della motivazione dei giudici di merito, non procede a una rivalutazione globale della prova salvo vizio manifesto, illogicità o contraddittorietà.

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