Cassazione Penale, Ordinanza n. 35719/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di un titolare di ditta individuale per omessa indicazione, nella dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2015, di elementi attivi inferiori al reale. In particolare, dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate era emerso un volume d'affari pari a euro 707.009, a fronte di euro 20.500 dichiarati. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi, sostanzialmente sovrapponibili, con i quali si contestava il giudizio di colpevolezza e la valutazione delle prove, sostenendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio. La difesa non aveva però confutato i dati analitici richiamati dai giudici di merito, né l'imputato aveva risposto al questionario notificato né aveva altrimenti smentito le risultanze dell'incrocio tra dichiarazione fiscale e dati comunicati dai clienti tramite spesometro.
La decisione
La Corte ha ritenuto i quattro motivi manifestamente infondati, perché generici e diretti a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Ha valorizzato la motivazione congrua e razionale dei giudici di merito, fondata su accertamenti dell'Agenzia delle Entrate non confutati dalla difesa. Per effetto di ciò ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice ritenuta violata per l'omessa indicazione di elementi attivi nella dichiarazione fiscale, sulla base degli accertamenti di merito non contestati in modo specifico.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
Richiamata per il principio secondo cui non è consentita in cassazione una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie e del merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l'apparenza di censure di motivazione o di colpevolezza, si risolva nella richiesta di una diversa valutazione del compendio probatorio.
- Quando la sentenza di merito sia sorretta da una motivazione razionale e coerente, fondata su dati oggettivi e specifici non confutati dalla difesa, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
- Nei reati tributari fondati sull'omessa indicazione di componenti attivi, l'accertamento può essere legittimamente desunto dall'incrocio di dati fiscali e di informazioni provenienti da terzi, se tali elementi risultano analitici, certi e attendibili e non siano specificamente smentiti.
- La mancata collaborazione dell'imputato nella fase di accertamento e nel processo può essere valorizzata, insieme agli altri elementi disponibili, ai fini della conferma del giudizio di colpevolezza, se non vi siano deduzioni difensive idonee a incrinare il quadro probatorio.
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