Cassazione Penale, Ordinanza n. 14158/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto la questione già esaminata e dichiarata manifestamente infondata in un precedente della stessa Sezione, al quale si è integralmente riportata. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, rilevando la possibile sussistenza di profili di colpa.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro il diniego di un permesso di necessità, ritenendolo tardivo perché presentato oltre il termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 30-bis, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il condannato ha impugnato tale ordinanza chiedendo, in sostanza, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della norma, lamentando la mancata equiparazione del termine previsto per il permesso di necessità a quello più ampio previsto per il permesso premio.
Norme richiamate
art. 30-bis, comma 3, l. 26 luglio 1975, n. 354
Il termine di impugnazione del diniego di permesso di necessità è di ventiquattro ore; il superamento di tale termine comporta tardività e inammissibilità del reclamo.
art. 30-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
La disciplina del permesso di necessità non è stata ritenuta irragionevolmente diversa da quella del permesso premio quanto al termine per proporre impugnazione.
Corte cost. n. 186 del 2000
In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende è giustificata quando non siano esclusi profili di colpa.
Sez. 1, n. 6653 del 10/12/2021, Ciotola
Precedente di legittimità richiamato per affermare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sulla diversa disciplina dei termini.
Massime di principio
- Il reclamo avverso il diniego di permesso di necessità deve essere proposto nel termine perentorio di ventiquattro ore previsto dalla disciplina penitenziaria; la proposizione oltre tale termine determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La diversa disciplina dei termini di impugnazione tra permesso di necessità e permesso premio non integra, di per sé, una questione di legittimità costituzionale manifestamente fondata, potendo la Corte di cassazione richiamare il proprio precedente conforme per escludere il contrasto con la Costituzione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non sono esclusi profili di colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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