Sentenza n. 16272/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018-2022/2023, per complessivi 3.000 euro oltre interessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza del Ministero e l’adozione delle misure necessarie a conformarsi alla sentenza n. 1304/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente per sei anni scolastici, per un valore complessivo di 3.000 euro oltre interessi dalla data in cui il diritto era maturato fino all’effettiva attribuzione. Nel corso del giudizio è emerso che la sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale soltanto il 17 dicembre 2025, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 30 maggio 2025. La ricorrente ha sostenuto che la notifica effettuata durante il giudizio fosse sufficiente a realizzare la finalità dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, ossia concedere all’amministrazione un termine per adempiere spontaneamente, e ha chiesto che il ricorso fosse esaminato nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, secondo le modalità e nel rispetto del termine previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, deve precedere la proposizione del ricorso per ottemperanza. La notifica all’Avvocatura dello Stato o una comunicazione all’amministrazione non sono equipollenti, perché l’adempimento è diretto a consentire all’amministrazione di conoscere la pretesa esecutiva e di disporre dello spatium deliberandi per adempiere spontaneamente. La notifica eseguita nel corso del giudizio non sana retroattivamente l’omissione, né l’instaurazione del giudizio può sostituire la notifica rituale del titolo; in sua assenza manca il presupposto dell’esecutività del titolo e, quindi, dell’inottemperanza. Il giudice non ha esaminato nel merito l’asserito inadempimento. Spese compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996
Lo spatium deliberandi […] per essere utile ed effettivo deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’Amministrazione, non altrimenti sostituibile dalla notifica all’Organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo, cui eventualmente il creditore insoddisfatto dovrà notificare il ricorso per l’ottemperanza nel prosieguo.
La previa notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione è necessaria per assicurare un effettivo termine per l’adempimento spontaneo; la notifica all’Avvocatura dello Stato o una comunicazione non la sostituiscono.
Con l’odierno ricorso si chiede di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione e di disporre le misure necessarie alla conformazione al giudicato con riguardo alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 1304/2024, che ha accertato e dichiarato “il diritto della parte ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023; della Carta Elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015” e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a riconoscerle “la Carta Elettronica, per i suddetti anni scolastici, per un valore totale di € 3.000,00, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”.
La disposizione è indicata quale base processuale della domanda di ottemperanza. La sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione: la decisione si fonda sull’assenza della previa notificazione del titolo richiesta dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.
Massime di principio
- Per instaurare validamente un giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo nei confronti di un’amministrazione, la notificazione del titolo presso la sede reale dell’amministrazione, secondo le modalità e nel rispetto del termine stabiliti dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, deve essere effettuata prima della proposizione del ricorso.
- La notificazione del titolo esecutivo all’Avvocatura dello Stato, incaricata del patrocinio dell’amministrazione, o una mera comunicazione all’amministrazione non equivalgono alla notificazione presso la sede reale richiesta per consentire all’ente di conoscere la pretesa esecutiva e di adempiere spontaneamente.
- La notificazione del titolo eseguita soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non sana retroattivamente l’omissione del previo adempimento richiesto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996; il giudizio è inammissibile per mancanza del presupposto dell’esecutività del titolo e della conseguente inottemperanza.
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