Sentenza n. 3239/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 cpa, dell’ordinanza n. 3 del 16.2.2026 di sgombero coatto amministrativo “ad horas ed in prosieguo”, emessa dal Comune di Napoli – Servizio Politiche per la Casa, avente ad oggetto l’alloggio ERP di proprietà dell’Acer Campania, sito in Napoli, via Baruch de Spinoza n. 7, is.4, sc B, int 24 p.8, codice alloggio 9233007300, nonché ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi gli atti esecutivi adottati o da adottarsi per la sua esecuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sgombero coatto amministrativo ad horas e in prosieguo di un alloggio ERP occupato senza titolo
Esito
Favorevole al resistente (ente proprietario e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di sgombero dell’alloggio ERP, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. Il Comune di Napoli e ACER hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sostenendo che la controversia riguarda un rapporto paritetico relativo all’occupazione dell’immobile e all’esercizio del diritto di procedere al rilascio. L’ordinanza era stata adottata in applicazione dell’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 11/2019, dopo una diffida di ACER al rilascio rimasta ineseguita.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che, negli alloggi ERP, il criterio distintivo del riparto sia costituito dalla fase del rapporto: le controversie anteriori all’assegnazione, riconducibili all’esercizio di pubblici poteri, appartengono alla giurisdizione amministrativa; quelle successive all’assegnazione, o comunque relative al rilascio di un alloggio occupato senza titolo, riguardano invece un rapporto paritetico e spettano al giudice ordinario. L’ordine di rilascio è stato qualificato come atto imposto dalla legge, non espressione di discrezionalità amministrativa, sicché il giudice ordinario può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti, inclusi la diffida e l’ordine di sgombero, nell’accertare le condizioni per il rilascio forzato. È stata fatta salva la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate; il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, regolamento regionale n. 11/2019
con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi di ERP occupati senza titolo
La disposizione consente al Comune territorialmente competente di disporre il rilascio degli alloggi ERP occupati senza titolo; l’ordine di rilascio è stato considerato atto imposto dalla legge e non espressione di potere discrezionale.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini di legge, dopo la declinatoria di giurisdizione.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti e previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione dipende dalla fase del rapporto: le controversie anteriori all’assegnazione, relative all’esercizio di pubblici poteri, spettano al giudice amministrativo; quelle successive all’assegnazione o comunque attinenti al rapporto paritetico e al rilascio dell’immobile spettano al giudice ordinario.
- La controversia proposta contro l’ordine di rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’ordine di rilascio costituisce un atto imposto dalla legge e non l’espressione di una valutazione discrezionale dell’amministrazione sull’interesse pubblico.
- Il giudice ordinario, investito della controversia sul rilascio di un alloggio ERP, può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti, quali la diffida al rilascio e il successivo ordine di sgombero, quando ciò sia necessario per accertare l’esistenza delle condizioni legali per il rilascio forzato.
- La deduzione di vizi di legittimità dell’ordine di sgombero non radica la giurisdizione amministrativa quando l’oggetto sostanziale della controversia è l’esistenza del diritto di occupare l’immobile e il correlato diritto di procedere al rilascio nell’ambito di un rapporto paritetico.
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